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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19082/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione per l'utilizzo, quale base indiziaria principale, di chat tratte dal sistema di messaggistica criptata Sky Ecc acquisite tramite Ordini Europei di Indagine (OEI) e successiva trasmissione da autorità giudiziaria francese. La difesa contestava l'impossibilità di verificare le modalità di acquisizione e decriptazione dei dati all'estero, la mancata messa a disposizione dell'intero compendio investigativo e sosteneva che la mera produzione delle risultanze decriptate senza il contraddittorio frustrerebbe il diritto di difesa; richiamava giurisprudenza (sez.4, Lori) favorevole all'inutilizzabilità in assenza di garanzie procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le chat acquisite in forma decriptata da autorità giudiziaria francese e trasmesse tramite OEI configurano documenti acquisibili (art. 234 c.p.p.) e non rientrano nella disciplina delle intercettazioni di flussi in atto disciplinata dall'art. 266-bis c.p.p.; la decriptazione effettuata all'estero e la successiva trasmissione costituiscono dati 'freddi' utilizzabili in assenza di specifiche deduzioni probatorie idonee a dimostrare violazioni di diritti fondamentali. La Corte ha richiamato il principio del mutuo riconoscimento degli OEI (direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 108/2017) e la presunzione di regolarità dell'attività svolta dall'autorità esecutrice, posto l'onere a chi eccepisce l'incompatibilità di provarla. Perciò la prova è stata ritenuta utilizzabile ai fini della conferma della misura cautelare; Costacurta è stato condannato alle spese processuali e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per richiedere conoscenza delle modalità di acquisizione del dato probatorio; la Corte ha ritenuto che il principio contenuto nell'art.191 non esime la parte dalla prova specifica dell'illegittimità e che, in presenza di OEI eseguito da Stato membro, opera la presunzione di regolarità salvo specifiche prove contrarie.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione dei principi costituzionali invocati senza allegazioni concrete che dimostrino l'illegittimità del procedimento di acquisizione straniero.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per la garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che, in assenza di prove specifiche di violazione procedurale da parte dell'autorità straniera, non sussista violazione tale da inibire l'utilizzabilità dei dati.

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni dei flussi di comunicazioni telematiche in transito; la Corte ha chiarito che non si applica alle acquisizioni ex post di dati già decriptati e trasmessi come documenti, che vanno trattati come atti documentali ex art.234 c.p.p.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le chat decriptate sono state qualificate come documenti ai sensi di questa norma e quindi utilizzabili come elemento probatorio nel processo italiano.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in giurisprudenza citata per giustificare l'acquisizione di dati informatici trasformati in forma intellegibile; la Corte ha confermato la acquisibilità del contenuto una volta decriptato.

  • d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108

    Decreto di attuazione della direttiva 2014/41/UE sugli OEI; la Corte ha sottolineato che l'esecuzione degli OEI si basa sul principio di riconoscimento reciproco e che ne consegue la presunzione di conformità alle garanzie procedurali dello Stato esecutore salvo prove specifiche di violazione.

  • direttiva 2014/41/UE

    Fonda il meccanismo dell'Ordine Europeo di Indagine sul principio del riconoscimento reciproco; la Corte ha invocato la disciplina comunitaria per sostenere la presunzione di legittimità dell'attività svolta dallo Stato che ha eseguito la decriptazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per disporre la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • Le conversazioni in chiaro ottenute tramite decriptazione eseguita da autorità straniere e trasmesse mediante OEI/rogatorie sono qualificabili come documenti e, salvo prove specifiche di illegittimità, sono ammissibili in giudizio in Italia.
  • L'art. 266-bis c.p.p. sulle intercettazioni riguarda la captazione di flussi in itinere; i dati acquisiti ex post e resi intellegibili tramite algoritmo estero non rientrano necessariamente in quella disciplina.
  • Spetta a chi eccepisce l'illegittimità della prova prodotta all'estero l'onere di fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la violazione di principi inderogabili; mere affermazioni generiche sul pregiudizio del diritto di difesa non sono sufficienti.
  • Gli Ordini Europei di Indagine, attuati conformemente alla direttiva 2014/41/UE e al d.lgs. 108/2017, operano sul principio del mutuo riconoscimento e comportano la presunzione di regolarità dell'attività svolta dallo Stato esecutore, salvo motivi specifici di non riconoscimento.
  • Se la difesa ritiene indispensabile l'accesso all'intero compendio investigativo estero, tale richiesta deve essere formulata tempestivamente e supportata da elementi che giustifichino la necessità; l'opposizione per segreto di Stato o la mancata trasmissione non comportano automaticamente l'inutilizzabilità della prova.
  • In casi similari è utile proporre deduzioni precise e prove dirette sulla illegittimità della procedura estera (ad es. documenti che dimostrino violazioni formali o sostanziali), poiché il giudice italiano non sostituisce il controllo del giudice dello Stato che ha eseguito l'indagine in assenza di tali elementi.

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