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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18715/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato il riesame relativo all'ordinanza del GIP di Patti che disponeva la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere, estorsione, riciclaggio e furto aggravato. I motivi di ricorso censuravano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'adeguatezza della custodia in carcere e mancata valutazione della prevedibile condanna superiore a tre anni; (3) carenza di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di recidiva. Successivamente il ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso, avendo nel frattempo subito una modifica della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia rituale dell'indagato. Inoltre la Corte ha precisato che, essendo venuto meno l'interesse dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite (pronunce citate).

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma consente l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'interessato rinuncia al ricorso; la Corte l'ha applicata dichiarando inammissibile il ricorso per rinuncia rituale.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri); n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)

    Principio consolidato secondo cui, se l'interesse alla decisione viene meno dopo la proposizione del ricorso, la sua inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse non comporta condanna alle spese processuali né pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se l'interesse a ottenere la pronuncia viene meno dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese né al pagamento della sanzione pecuniaria, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • La rinuncia interessa la procedura di cassazione e non entra nel merito: gli eventuali profili di irregolarità dell'originaria misura cautelare restano non esaminati se il ricorrente rinuncia.
  • La modifica della misura cautelare (es. attenuazione) può rendere priva di interesse la prosecuzione del gravame; in tali casi è strategico valutare la rinuncia formale per evitare oneri processuali.
  • La rinuncia deve essere espressa e rituale (depositata in forma idonea) per produrre l'effetto di inammissibilità; è opportuno che il difensore formalizzi tale scelta in udienza o con atto scritto conforme alle regole processuali.

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