Cassazione Penale, Sentenza n. 13529/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., aveva chiesto autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettò la richiesta; Bocchino impugnò il rigetto in Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
Nel corso del procedimento di legittimità il ricorrente ottenne dal Tribunale di sorveglianza di Napoli la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale sopravvenienza ha determinato la perdita dell'interesse alla decisione del ricorso; la Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, non si procede alla condanna alle spese né all'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi alcuna soccombenza reale o virtuale della parte.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Disciplina la misura degli arresti domiciliari esecutivi; il provvedimento impugnato riguardava l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti per motivi di lavoro ai sensi di tale normativa
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta (giurisprudenza)
Evidenzia che la sopravvenuta perdita di interesse rende il ricorso inammissibile e che in tale evenienza non si impongono spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves (giurisprudenza)
Conferma il principio secondo cui la sopravvenuta esclusione dell'interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso e l'assenza di condanna alle spese o sanzioni
Massime di principio
- Se, durante il pendente giudizio di impugnazione, sopravviene un provvedimento che realizza l'interesse perseguito dal ricorrente (es. misura alternativa che consente l'attività lavorativa), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a un pronunciamento sul merito della pretesa: non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando non vi è reale soccombenza.
- Prima di proseguire in Cassazione è opportuno verificare l'eventuale sopravvenienza di provvedimenti o fatti che rendano inutile l'impugnazione (es. modifiche della misura esecutiva), perché ciò potrebbe determinare inammissibilità e un inutile dispendio di risorse.
- Il giudice valuta l'interesse concreto del ricorrente al momento della decisione: se la situazione fattuale o giuridica è mutata in modo da soddisfare la finalità dell'impugnazione, il procedimento va estinto per carenza di interesse.
- Distinguere sempre tra inammissibilità per carenza d'interesse e rigetto sul merito: la prima chiude il processo per futile oggetto, la seconda decide sul diritto dedotto in causa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →