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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 26/09/2022 che aveva rigettato l'istanza presentata a favore di Francesco Dell'Oglio avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia del 20/08/2022, con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, aveva proposto vari motivi di critica; successivamente, in data 09/01/2023, il difensore ha depositato atto sottoscritto anche dal ricorrente con cui è stata espressa rinuncia al ricorso per cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. La Corte ha richiamato che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che non richiede forme tassative purché derivi in modo sicuro dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà di rinunciare. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo la rinuncia non riconducibile a cause sopravvenute imprevedibili, si configura come soccombenza del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende; è stato dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: la rinuncia all'impugnazione determina mancanza di interesse alla prosecuzione del gravame.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle forme della rinuncia: le forme previste non sono stabilite a pena d'inammissibilità, è sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato e una volontà chiaramente espressa.

  • art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte (formalità amministrative da eseguire a seguito della decisione).

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in materia penale è dichiarazione irrevocabile che comporta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: chi rinuncia perde la legittimazione a proseguire e non può ottenere la riforma del provvedimento impugnato.
  • Non sono richieste forme tassative per la rinuncia: è sufficiente che provenga con certezza dal soggetto legittimato e che esprima chiaramente la volontà di rinunciare (es. atto sottoscritto dal difensore e dal ricorrente).
  • La rinuncia non riconducibile a cause sopravvenute imprevedibili configura soccombenza e può comportare condanna alle spese processuali e all'ammenda; pertanto la rinuncia va valutata con attenzione anche sotto il profilo economico.
  • Se si sta valutando di rinunciare a un'impugnazione, verificare preventivamente l'assenza di conseguenze negative (perdita di possibilità di riforma, oneri economici) e considerare alternative (es. definizione concordata o ritiro previo accordo utile), poiché la rinuncia è in genere irrevocabile.
  • La distinzione tra inammissibilità per rinuncia e inammissibilità per cause sopravvenute è rilevante: la prima indica soccombenza e può comportare sanzioni, la seconda può derivare da fatti sopravvenuti che rendono l'impugnazione priva di interesse senza responsabilità del ricorrente.

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