Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15401/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione (furto pluriaggravato) emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 10/10/2025, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare il Tribunale non ha disposto l'integrazione probatoria richiesta ex art. 507 c.p.p. (audizione del teste Maresciallo Alfonso Robustelli indicato come teste di riferimento), né ha spiegato le ragioni del mancato esercizio del potere discrezionale di integrazione, mentre l'assoluzione è stata motivata con una valutazione parziale e insufficiente delle prove già emerse

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, a seguito della legge n.114/2024 (entrata in vigore il 25/08/2024), il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, quindi la strada percorribile era il ricorso per cassazione. Sul merito la Corte ha constatato carenza di motivazione: il Tribunale non ha spiegato (neppure implicitamente) perché avesse ritenuto superflua l'integrazione istruttoria richiesta ex art. 507 c.p.p., né ha fornito una valutazione organica delle prove che giustificasse l'assoluzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica. Sul punto delle spese, nulla per la parte civile, non avendo essa esplicitato adeguatamente le proprie richieste

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di disporre integrazioni probatorie; la decisione di ammettere nuove prove richiede motivazione specifica quando disposta; il rigetto può essere motivato anche implicitamente purché dalla motivazione complessiva emerga la superfluità dell'integrazione

  • legge n. 114 del 9 agosto 2024 (modifica art. 593 c.p.p.)

    "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"

    Ha abolito la possibilità di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per i reati a citazione diretta; non ha limitato invece la possibilità di ricorso per cassazione

  • art. 593 c.p.p. (come modificato)

    Regola l'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento e conferma che per i reati a citazione diretta l'impugnazione del P.M. è limitata alla cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il P.M. può dedurre nel ricorso per cassazione doglianze sia di diritto che di motivazione (difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità)

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero chiede integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., il giudice deve o disporre l'integrazione motivandone l'opportunità, o, se ritiene superflua l'integrazione, fornire nella motivazione (anche implicitamente) ragioni sufficienti che rendano evidente la non necessità delle nuove prove
  • Se la motivazione del giudice è parziale o contraddittoria, specialmente quando l'assoluzione si fonda su presunta insufficienza delle prove, la Corte di Cassazione può annullare per vizio di motivazione e disporre il rinvio per nuovo giudizio
  • A seguito della legge n.114/2024 il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per reati a citazione diretta; tuttavia può proporre ricorso per cassazione sollevando tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La mancata partecipazione delle parti al giudizio di legittimità non esclude il diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese se essa ha fornito, anche tramite memorie scritte, contributi utili alla decisione
  • In caso di annullamento per carenza di motivazione relativa all'assunzione o valutazione delle prove, il rinvio è disposto a diverso organo giudicante ("in diversa persona fisica") per garantire un esame imparziale e completo delle questioni probatorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.