Cassazione Penale, Sentenza n. 15401/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione (furto pluriaggravato) emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 10/10/2025, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare il Tribunale non ha disposto l'integrazione probatoria richiesta ex art. 507 c.p.p. (audizione del teste Maresciallo Alfonso Robustelli indicato come teste di riferimento), né ha spiegato le ragioni del mancato esercizio del potere discrezionale di integrazione, mentre l'assoluzione è stata motivata con una valutazione parziale e insufficiente delle prove già emerse
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, a seguito della legge n.114/2024 (entrata in vigore il 25/08/2024), il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, quindi la strada percorribile era il ricorso per cassazione. Sul merito la Corte ha constatato carenza di motivazione: il Tribunale non ha spiegato (neppure implicitamente) perché avesse ritenuto superflua l'integrazione istruttoria richiesta ex art. 507 c.p.p., né ha fornito una valutazione organica delle prove che giustificasse l'assoluzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica. Sul punto delle spese, nulla per la parte civile, non avendo essa esplicitato adeguatamente le proprie richieste
Norme richiamate
Consente al giudice di disporre integrazioni probatorie; la decisione di ammettere nuove prove richiede motivazione specifica quando disposta; il rigetto può essere motivato anche implicitamente purché dalla motivazione complessiva emerga la superfluità dell'integrazione
legge n. 114 del 9 agosto 2024 (modifica art. 593 c.p.p.)
"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"
Ha abolito la possibilità di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per i reati a citazione diretta; non ha limitato invece la possibilità di ricorso per cassazione
art. 593 c.p.p. (come modificato)
Regola l'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento e conferma che per i reati a citazione diretta l'impugnazione del P.M. è limitata alla cassazione
Elenca i motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il P.M. può dedurre nel ricorso per cassazione doglianze sia di diritto che di motivazione (difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità)
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero chiede integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., il giudice deve o disporre l'integrazione motivandone l'opportunità, o, se ritiene superflua l'integrazione, fornire nella motivazione (anche implicitamente) ragioni sufficienti che rendano evidente la non necessità delle nuove prove
- Se la motivazione del giudice è parziale o contraddittoria, specialmente quando l'assoluzione si fonda su presunta insufficienza delle prove, la Corte di Cassazione può annullare per vizio di motivazione e disporre il rinvio per nuovo giudizio
- A seguito della legge n.114/2024 il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per reati a citazione diretta; tuttavia può proporre ricorso per cassazione sollevando tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La mancata partecipazione delle parti al giudizio di legittimità non esclude il diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese se essa ha fornito, anche tramite memorie scritte, contributi utili alla decisione
- In caso di annullamento per carenza di motivazione relativa all'assunzione o valutazione delle prove, il rinvio è disposto a diverso organo giudicante ("in diversa persona fisica") per garantire un esame imparziale e completo delle questioni probatorie
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