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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11427/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, condannati in appello per la detenzione/trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, hanno proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. In sintesi, hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 facendo leva in modo prevalente o esclusivo sul dato quantitativo della droga, senza una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, quali mezzi, modalità della condotta e caratteristiche qualitative della sostanza. La difesa ha richiamato un precedente di legittimità per affermare che il principio attivo accertato sarebbe compatibile con una minima offensività e ha inoltre lamentato che la Corte d'appello avrebbe valorizzato impropriamente la condotta tenuta al momento dell'intervento, omettendo di considerare che non emergerebbero elementi di una strutturata attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso congiunto. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata, e che mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva escluso la lieve entità non solo per il notevole quantitativo di stupefacente trasportato, ma anche per la condotta degli imputati, per l'assenza di giustificazioni verosimili e per la complessiva struttura dell'operazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5

    La lieve entità non può essere riconosciuta sulla base del solo dato quantitativo; occorre una valutazione complessiva degli indici normativi, considerando quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze della condotta.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudizio deve essere complessivo e non può fondarsi esclusivamente sul dato ponderale o sul principio attivo della sostanza.
  • La motivazione che escluda l'ipotesi lieve è sufficiente se valorizza in modo non illogico più elementi convergenti, quali il quantitativo ingente, la modalità del trasporto, il comportamento degli imputati all'atto del controllo e l'assenza di spiegazioni plausibili.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo specifica individuazione di travisamenti decisivi o di manifesta illogicità della motivazione.
  • La censura che si limita a riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la struttura logica della decisione impugnata, è inammissibile.
  • La verifica di cassazione sulla motivazione non riguarda la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma solo la compatibilità della giustificazione della decisione con il senso comune e con i limiti della plausibile opinabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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