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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09576/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un beneficiario di agevolazioni concesse nell’ambito di un finanziamento agevolato impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa per il recupero delle prime due rate annuali di rimborso, per un importo di euro 40.220,65. Egli sosteneva di aver ritardato il pagamento per gravi difficoltà economiche e chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione o comunque l’accertamento dell’insussistenza totale o parziale del credito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa pronuncia; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’asserita erronea dichiarazione di inammissibilità dei primi tre motivi d’appello; 3) omesso esame della questione della mancata comunicazione della revoca delle agevolazioni; 4) violazione delle norme sull’ingiunzione fiscale e contestazione dei presupposti soggettivi e oggettivi del potere di emissione dell’ingiunzione; 5) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e cattiva interpretazione del contratto di finanziamento, con contestazione della condotta della controparte e dei vizi procedimentali della revoca. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile, il terzo infondato e il quarto e quinto inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, confermando che la Corte d’appello aveva comunque motivato in modo sufficiente, aveva correttamente rilevato l’inammissibilità dei motivi d’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., e aveva comunque esaminato l’irrilevanza dei vizi formali e la sussistenza dell’inadempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto: inammissibile, per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c., la parte del primo motivo che richiamava documenti non adeguatamente localizzati; infondata la censura sulla motivazione apparente, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione idonea al minimo costituzionale; inammissibile il secondo motivo perché prospettava come violazione di legge un vizio che, se del caso, era di error in procedendo e comunque non riportava con sufficiente specificità il contenuto dei motivi d’appello dichiarati inammissibili; infondato il terzo motivo, poiché la questione della mancata comunicazione della revoca era stata comunque esaminata dal giudice di merito; inammissibili il quarto e il quinto motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le questioni sollevate erano ormai coperte dalla definitiva declaratoria di inammissibilità dei motivi d’appello cui quelle doglianze si riferivano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    consente l’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento relativa al recupero del credito azionato dall’ente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il vizio non sussistesse.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti comunque esaminata dal giudice, anche sinteticamente.

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a riproporre le difese già svolte; la declaratoria di inammissibilità è corretta se i motivi non si confrontano con la decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non è la corretta base per censurare un error in procedendo quale l’inammissibilità dell’appello; in tal caso occorre dedurre la nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    rileva per denunciare nullità processuali e motivazionali, non per meri dissensi sulla valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente più di censurare la mera insufficienza motivazionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve esporre con precisione i motivi di censura.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione e localizzazione dei documenti richiamati nel ricorso; la loro mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se manca l’interesse attuale a censurare una questione ormai coperta da una statuizione definitiva non più aggredibile.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la condotta della controparte in termini di correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una violazione della buona fede contrattuale nella gestione del finanziamento.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sull’inadempimento e sulla mora.

  • art. 1207 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sull’inadempimento e sulla mora.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990

    i vizi formali del procedimento amministrativo non invalidano l’atto quando, per il contenuto vincolato e per l’inadempimento sostanziale, il suo dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto è stata ritenuta la non invalidità della revoca.

  • art. 13 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso in relazione all’interpretazione delle norme sull’ingiunzione fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 17931/2013

    richiamata per il principio secondo cui l’error in procedendo va dedotto in modo inequivoco.

Massime di principio

  • La denuncia dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. richiede nel ricorso per cassazione una censura autosufficiente e puntuale, con esposizione sintetica ma sufficiente del contenuto dei motivi di appello e del rapporto con le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
  • Quando si contesta una decisione per omessa pronuncia o motivazione apparente, non sussiste il vizio se il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche in modo sintetico, e abbia reso una motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto dedotto sia stato in realtà considerato dal giudice di merito, sia pure con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • La censura in cassazione di un error in procedendo non può essere veicolata come mera violazione di legge sostanziale, ma deve essere dedotta nei termini coerenti con il vizio processuale denunciato.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la questione proposta è già coperta da una statuizione definitiva non più utile a rimettere in discussione il decisum.
  • I vizi formali del procedimento amministrativo non determinano l’invalidità dell’atto quando, in concreto, l’atto sarebbe stato comunque adottato per la sussistenza di un inadempimento sostanziale e non risulta un effetto caducante idoneo a travolgerlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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