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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Fallimento ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale siciliana che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata nel 2005, relativa a IVA, sanzioni e interessi per annualità pregresse. Il ricorrente sosteneva principalmente che l'emissione del ruolo straordinario e la notifica della cartella determinassero una duplicazione del credito già ammesso, seppure con riserva, al passivo fallimentare. Contestava inoltre l'inclusione nella cartella di sanzioni e interessi che, secondo la propria prospettazione, non sarebbero stati ammessi al passivo, e denunciava l'omessa pronuncia della CTR su alcuni motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e di interesse concreto, poiché il Fallimento non aveva indicato con precisione il pregiudizio derivante dalla cartella, né aveva trascritto i documenti necessari a verificare l'asserita duplicazione o l'esclusione di sanzioni e interessi dal passivo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in via derivata. La Corte ha comunque corretto la motivazione della sentenza d'appello, precisando che la cartella non è necessariamente indispensabile per l'ammissione del credito tributario al passivo, ma può essere emessa successivamente per formalizzare il credito residuo o consentirne il recupero dopo la chiusura del fallimento. Il Fallimento è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 30.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2

    il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura

    La disposizione disciplina l'intervento dell'agente della riscossione nelle procedure concorsuali, ma non rende la cartella di pagamento un presupposto indispensabile per l'ammissione del credito tributario al passivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11

    Consente, nei casi previsti dalla legge, la formazione di un ruolo straordinario, anche a fronte del rischio per la riscossione del credito, rischio che la giurisprudenza ritiene integrato dalla dichiarazione di fallimento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    Disciplina, nel testo applicabile ratione temporis, la riscossione provvisoria o frazionata delle somme tributarie durante la pendenza del giudizio.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88

    Regola la richiesta di ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare, senza escludere che l'Amministrazione possa successivamente formalizzare il credito residuo definitivamente accertato.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33

    l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure

    Attribuisce all'ente creditore il compito di iscrivere il credito a ruolo e al concessionario quello di procedere all'insinuazione, confermando la distinzione tra titolarità del credito e attività di riscossione.

  • Legge fallimentare, art. 93

    La domanda di ammissione al passivo può essere documentata con gli elementi idonei a dimostrare il credito; le norme tributarie non impongono necessariamente la preventiva emissione e notifica della cartella.

  • Legge fallimentare, art. 101

    Il ruolo straordinario e la cartella possono essere utilizzati, secondo il caso concreto, per una domanda tardiva relativa alla parte di credito non precedentemente ammessa.

  • Legge fallimentare, art. 98

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o ammessi con riserva; la definizione del giudizio tributario può consentire lo scioglimento della riserva e l'ammissione definitiva.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 81

    È richiamato per qualificare la legittimazione processuale del concessionario, che agisce in nome proprio ma per conto dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    La notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo e può consentire l'impugnazione tributaria nei casi in cui la cartella costituisca il primo atto conosciuto dal contribuente.

Massime di principio

  • L'ammissione, anche con riserva, di un credito tributario al passivo non consuma il potere dell'Amministrazione di emettere successivamente un ruolo straordinario e notificare una cartella, purché ciò non comporti una duplicazione sostanziale della pretesa.
  • La cartella di pagamento non è normalmente un requisito indispensabile per insinuare un credito tributario al passivo fallimentare: il credito può essere provato anche con avvisi di accertamento, sentenze tributarie definitive o altra documentazione idonea.
  • La notifica della cartella durante il fallimento non consente l'esecuzione individuale contro la procedura; può servire a formalizzare il credito residuo, a promuovere una domanda tardiva o a conservare la possibilità di recupero nei confronti del debitore eventualmente tornato in bonis.
  • Per contestare efficacemente una cartella in ambito concorsuale occorre dimostrare un pregiudizio concreto, indicando con precisione gli importi già ammessi, quelli esclusi, il contenuto dello stato passivo e l'effettivo rischio di duplicazione.
  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: è necessario trascrivere o descrivere puntualmente gli atti e i documenti decisivi, le date rilevanti e il contenuto dei provvedimenti contestati.
  • Quando il credito tributario è stato definitivamente riconosciuto da sentenze passate in giudicato, non è più possibile rimettere in discussione la sua esistenza o il suo ammontare; la controversia residua riguarda principalmente le modalità di ammissione e riscossione.

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