Cassazione Penale, Sentenza n. 21219/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 05/12/2025 che aveva unificato, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., numerose condanne pronunciate in diversi giudizi collegandole sotto il vincolo della continuazione. Il Procuratore generale ha dedotto: (i) violazione della normativa processuale (art. 671 c.p.p.), perché una delle sentenze considerate (la "sub 8") non era irrevocabile alla data dell'ordinanza e dunque non poteva essere unificata dal giudice dell'esecuzione; (ii) vizio di motivazione, perché la Corte di appello avrebbe automaticamente ritenuto avvinti dal medesimo disegno criminoso i reati associativi e i reati fine commessi in epoche diverse, senza provare che le linee essenziali dei singoli reati fossero state deliberate fin dall'origine dell'adesione al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20/05/2026, ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato l'ordinanza impugnata del 05/12/2025 con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (a) l'unificazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. poteva riguardare solo sentenze irrevocabili, mentre la sentenza "sub 8" non lo era; (b) la continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati fine non è automatica ed esige prova che le linee essenziali di ciascun reato fossero progettate sin dall'origine dell'adesione. Quanto all'ordinanza del 27/02/2026 (sospensione dell'efficacia dell'unificazione), il ricorso proposto da Mario Lanza è stato dichiarato inammissibile; Lanza è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
Il vincolo della continuazione richiede che, fin dal momento dell'adesione o costituzione, sia stato prefigurato il disegno criminoso unitario e le linee essenziali dei singoli reati; non è automatico tra reato associativo e reati 'fine'.
art. 671 codice di procedura penale
Il giudice dell'esecuzione può unificare reati ai fini dell'esecuzione solo se le sentenze che li hanno accertati sono divenute irrevocabili; non può quindi esercitare i poteri di unificazione su sentenze ancora impugnabili.
art. 666, commi 3, 4 e 7, codice di procedura penale
Il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 non richiede formalità di contraddittorio o preventiva udienza in camera di consiglio; è impugnabile se incide sulla libertà personale. Una motivazione sintetica può essere sufficiente se consente di comprendere la ratio dell'atto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può unificare tramite art. 671 c.p.p. sentenze che non siano irrevocabili: verificare sempre lo stato definitivo di ciascuna condanna prima di sostenere la legittimità dell'unificazione.
- La continuazione tra reato associativo (anche di tipo mafioso) e singoli reati scopo non sussiste automaticamente: occorre prova specifica che le linee essenziali di ciascun reato fine fossero previste e deliberate sin dall'origine dell'adesione al sodalizio (elemento ideativo e volitivo).
- Per contestare un'unificazione motivata su presunte 'linee di continuità' è efficace dimostrare che i reati fine furono determinati da eventi contingenti o assegnazioni occasionali e non da un progetto criminoso originario.
- I provvedimenti d'urgenza adottati ex art. 666 c.p.p. possono essere emessi senza contraddittorio; tuttavia, quando incidono sulla libertà personale è possibile impugnazione: chi impugna deve indicare nel dettaglio l'insussistenza dei gravi motivi addotti.
- In sede di impugnazione in Cassazione è utile richiamare sia il vizio di diritto (es. incompetenza o violazione di norme processuali sull'irrevocabilità) sia la carenza di motivazione concreta rispetto al requisito del progetto criminoso unitario.
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