Cassazione Civile, Ordinanza n. 05610/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio risarcitorio nel quale, in forza di una sentenza parziale poi dichiarata nulla, erano state liquidate spese legali in favore del difensore distrattario dell’attore. Successivamente il difensore ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità di quella pronuncia parziale e riconosciuto alla compagnia assicurativa il diritto alla restituzione delle spese già pagate. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale e l’appello è stato respinto dalla Corte d’appello. In cassazione il ricorrente articola due motivi: con il primo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione di nullità della procura conferita dalla compagnia al difensore nel giudizio di appello, sostenendo che tale vizio avrebbe inciso sulla condanna alle spese; con il secondo deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., contestando la specialità e validità della procura rilasciata dalla compagnia al proprio difensore, perché priva dell’indicazione del nominativo dell’appellante e della data e quindi non riferibile all’appello proposto dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché il vizio di motivazione denunciato non emergeva direttamente dal testo della sentenza impugnata, ma solo dal confronto con atti del processo; la censura non poteva essere riqualificata come omessa pronuncia, trattandosi di questione processuale dedotta solo in memoria di replica. Il secondo motivo è invece infondato, poiché la procura della compagnia recava gli elementi identificativi del conferente e del rappresentante munito di poteri, risultava validamente rilasciata per il giudizio di merito e, per il fatto di essere telematicamente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello, integrava il requisito di specialità richiesto dall’art. 83 c.p.c. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
difesa di sé medesimo ex art. 86
richiamato solo per indicare che il ricorrente si è difeso personalmente nel giudizio di legittimità.
art. 404, primo comma, cod. proc. civ.
la sentenza sull’opposizione di terzo segue i medesimi mezzi di impugnazione della decisione opposta.
art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
la Corte d’appello ha previamente sollevato questione di rilievo officioso nel contraddittorio tra le parti.
art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.
è richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma il relativo motivo è dichiarato inammissibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale è limitato alla mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
dopo la riforma, il controllo di legittimità non consente di censurare meri difetti di motivazione non emergenti dalla sentenza.
art. 83 cod. proc. civ.
il requisito di specialità della procura è integrato se la procura è congiunta, anche telematicamente, all’atto cui accede e non è successiva ad esso.
art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014
richiamato per la riduzione del compenso liquidato in presenza della rinuncia all’impugnazione non accettata.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nella parte motivazionale sulla censura motivazionale, senza autonomo rilievo decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e deve risultare direttamente dal testo della sentenza impugnata, non potendo essere ricostruito mediante il confronto con altri atti processuali.
- Una doglianza che attenga a una questione processuale sollevata solo in memoria di replica non può essere trasformata in censura di omessa pronuncia se non ricorrono i presupposti tipici di tale vizio.
- Il requisito di specialità della procura alle liti non esige la contestualità materiale con l’atto processuale cui accede: è sufficiente che la procura sia congiunta, anche in via telematica, all’atto stesso e che non sia anteriore alla decisione o successiva alla notificazione dell’impugnazione, secondo la funzione di specifica riferibilità del mandato.
- La procura rilasciata per il giudizio di merito è valida anche se materialmente separata dall’atto, purché risulti telematicamente unita alla comparsa di costituzione e risposta e sia riconducibile con certezza al soggetto conferente e al difensore munito di poteri rappresentativi.
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