Cassazione Civile, Ordinanza n. 35373/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo penale concluso con assoluzione. Dopo un primo rigetto della domanda per mancanza dell'istanza di accelerazione, il provvedimento è stato cassato in seguito all'intervento della Corte costituzionale e, nel giudizio di rinvio, l'indennizzo è stato riconosciuto solo parzialmente. In tale sede la Corte territoriale ha liquidato le spese del giudizio di rinvio in misura ritenuta troppo bassa, escludendo la fase istruttoria/trattazione e compensando le spese della fase iniziale e del giudizio di legittimità. Con l'unico motivo di ricorso la parte privata ha denunciato violazione degli artt. 2233, 91, 92 e 392 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo: 1) che la liquidazione sarebbe stata simbolica e inferiore ai parametri applicabili; 2) che la fase istruttoria andava comunque remunerata perché, pur senza istruzione probatoria, vi era stata trattazione del contraddittorio con esame degli atti avversari; 3) che la compensazione delle spese delle fasi precedenti non era giustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto alla liquidazione del compenso per il giudizio di rinvio: ha affermato che la fase di trattazione/istruzione deve essere normalmente riconosciuta anche nei giudizi di equa riparazione quando vi sia stato esame degli scritti e dei provvedimenti della controparte, e ha rideterminato il compenso complessivo in euro 287,00, includendo euro 51,00 per tale fase. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo sulla compensazione delle spese delle fasi precedenti, perché il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mutamento del quadro normativo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità e sulla discrezionalità del giudice nella compensazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato il decreto impugnato solo in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio e di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte, limitatamente alla censura sulla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Ha cassato il decreto impugnato in relazione a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato il compenso dovuto per il giudizio di rinvio in euro 287,00 oltre accessori, riconoscendo anche la fase di trattazione/istruzione e confermando la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sulla compensazione delle spese delle fasi precedenti. Le spese del presente giudizio di cassazione sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di legge; il sindacato resta però limitato al rispetto dei principi di diritto, non estendendosi alla mera opportunità della compensazione delle spese.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato per sostenere la censura sulla liquidazione dei compensi professionali.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in tema di liquidazione e compensazione delle spese processuali; la Corte ribadisce che la compensazione non può gravare sulla parte totalmente vittoriosa, ma il controllo di legittimità è limitato.
art. 392 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio dopo cassazione.
D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c)
la fase di trattazione/istruzione comprende anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali; la relativa voce va riconosciuta se la fase è effettivamente svolta.
D.M. n. 140/2012
evocato quale decreto generale sui compensi professionali; la Corte afferma che non prevale sul D.M. n. 55/2014, che regola la liquidazione giudiziale delle spese per specialità.
legge n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies
norma sul procedimento di equa riparazione la cui disciplina applicativa è stata incisa dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata in sentenza.
legge n. 89/2001, art. 5-ter
richiamato per il giudizio di opposizione al decreto emesso in sede di equa riparazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese processuali, la fase di trattazione/istruzione va normalmente riconosciuta anche se non si è svolta istruzione probatoria in senso stretto, purché vi sia stata attività difensiva sostanziale come l'esame degli scritti e dei provvedimenti delle altre parti.
- La mancata remunerazione della fase istruttoria è giustificabile solo quando il giudice dia specifica contezza dell'assenza di qualsiasi attività riconducibile a quella fase secondo i criteri del D.M. n. 55/2014.
- Nei rapporti tra D.M. n. 140/2012 e D.M. n. 55/2014, il secondo opera come disciplina speciale per la liquidazione giudiziale delle spese di lite e il giudice deve attenersi ai suoi parametri.
- La censura sulla compensazione delle spese è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; il controllo di legittimità non si estende alla mera opportunità della compensazione quando il giudice abbia motivato con un mutamento del quadro normativo o con altri giusti motivi.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rideterminare direttamente le spese o il compenso dovuti.
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