Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24025/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una presunta truffa immobiliare: in primo grado l'imputato era stato condannato per avere, quale amministratore di una società immobiliare, sottoscritto il trasferimento di un complesso immobiliare già promesso in vendita alle persone offese, con conseguente impossibilità di dare esecuzione ai loro contratti e danno patrimoniale. La Corte di appello ha invece assolto l'imputato con formula piena, revocando le statuizioni civili. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) vizio di motivazione per travisamento e manifesta illogicità nella valutazione degli artifizi e raggiri, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la falsità del verbale assembleare, la riferibilità all'imputato degli artifici, e il nesso tra la cessione del compendio immobiliare e il danno patito; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente lo standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio anche alla responsabilità civile, anziché il criterio civilistico del più probabile che non; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 538, 539, 578 e 622 c.p.p. per avere revocato automaticamente le statuizioni civili in conseguenza dell'assoluzione, senza autonomo esame della domanda risarcitoria secondo i parametri civilistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso delle parti civili limitatamente agli effetti civili. Ha rilevato che, essendo ormai definiti gli effetti penali e non avendo il pubblico ministero impugnato l'assoluzione, il giudizio di legittimità promosso dalla parte civile ex art. 576 c.p.p. doveva essere esaminato solo ai fini della responsabilità civile. Ha quindi censurato la Corte di appello per avere impostato la valutazione con categorie penalistiche, richiedendo una prova di causalità necessaria e di certezza incompatibile con il giudizio civile, nel quale occorre applicare il criterio della probabilità prevalente. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nel terzo motivo.

  • art. 573 c.p.p.

    La Corte afferma che nel caso non si applica la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, perché i fatti sono anteriori al 1° gennaio 2020 e la costituzione di parte civile è precedente al d.lgs. n. 150 del 2022.

  • art. 576 c.p.p.

    La parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili; il giudizio di legittimità va quindi limitato all'accertamento della responsabilità civile.

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea revoca delle statuizioni civili e la necessità di autonoma valutazione della domanda risarcitoria.

  • art. 539 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel dedurre l'erronea esclusione della responsabilità civile.

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel censurare la revoca automatica delle statuizioni civili.

  • art. 622 c.p.p.

    In caso di ricorso della parte civile contro l'assoluzione, la Cassazione annulla limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 2043 c.c.

    Il nesso causale in sede civile deve essere accertato secondo la regola probabilistica del danno ingiusto, non secondo la causalità necessaria penalistica.

  • art. 6, par. 2, CEDU.

    Richiamato a sostegno del principio per cui, una volta definita la vicenda penale, la decisione resa sul ricorso della parte civile non può riesaminare la responsabilità penale dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è assolto in appello con formula piena e il pubblico ministero non impugna, il ricorso della sola parte civile ex art. 576 c.p.p. riguarda esclusivamente gli effetti civili e non consente un nuovo giudizio sulla responsabilità penale.
  • Nel giudizio di legittimità promosso dalla parte civile contro l'assoluzione, la valutazione della domanda risarcitoria deve essere compiuta secondo le regole civilistiche, con criterio del più probabile che non e della probabilità prevalente, non con lo standard penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In sede civile non è richiesta la dimostrazione di una causalità necessaria tra condotta ed evento dannoso; è sufficiente verificare, in base a un giudizio controfattuale probabilistico, se il danno si sarebbe evitato con maggiore probabilità.
  • La revoca delle statuizioni civili non può essere automatica e consequenziale alla formula assolutoria penale, ma richiede una autonoma verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria secondo i parametri dell'illecito civile.
  • Quando gli effetti penali della sentenza di merito sono coperti da giudicato, la cognizione sulla pretesa restitutoria o risarcitoria si separa dalla statuizione penale e, in cassazione, conduce all'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.