Cassazione Penale, Sentenza n. 28236/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, c. 2, lett. c), Cod. Strada) sostenendo: 1) violazioni delle norme sul procedimento (lett. c) ed e) dell'art. 606 c.p.p.) per l'utilizzo, in assenza di formale acquisizione in dibattimento, del referto medico che attestava il tasso alcolemico; si deduceva che il prelievo non sarebbe stato richiesto dalla PG e che non si trattava di atto irripetibile o urgente per cui valesse l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, contestando che i giudici avessero considerato solo il precedente specifico e non altri elementi di personalità di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto provato, anche per testimonianza dell'agente, che la polizia giudiziaria aveva richiesto l'accertamento ematico ai sensi dell'art. 186, comma 5, Cod. Strada e che il referto e il certificato di laboratorio erano stati acquisiti nel fascicolo dalla PG, per cui non v'era vizio processuale tale da inficiare la prova. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che chiarisce l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. solo quando il prelievo ematico è disposto autonomamente dalla PG fuori dai protocolli sanitari; nel caso concreto l'accertamento rientrava nella richiesta agli operatori sanitari motivata dagli elementi sintomatici. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, fondata sulla personalità dell'imputato e su un precedente specifico per il quale aveva già beneficiato della sospensione, perché la prognosi negativa è stata adeguatamente motivata e non incongrua rispetto alla determinazione della pena (che è avvenuta al minimo edittale). Infine è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato (1,61 g/l). La Corte ha ritenuto regolarmente provato il superamento del tasso.
art. 186, comma 5, Codice della Strada
Consente alla polizia giudiziaria di richiedere l'accertamento ematico al personale sanitario; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la PG avesse esercitato tale facoltà, giustificando il prelievo richiesto in ospedale.
art. 114, disp. att. c.p.p.
L'obbligo di avviso al conducente circa la facoltà di farsi assistere da difensore sussiste quando il prelievo ematico è disposto autonomamente dalla PG fuori dai protocolli sanitari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'obbligo a tali ipotesi, ritenendo non applicabile nel caso il profilo di nullità dedotto dalla difesa.
art. 356 c.p.p.
Richiamato come norma collegata all'avviso al difensore; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione procedurale lamentata in relazione agli avvisi e all'acquisizione del referto.
art. 133 c.p.
Norma relativa ai criteri per la determinazione della pena e alla valutazione della personalità; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo fondato sul precedente specifico, pur avendo applicato il minimo edittale.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla liquidazione delle spese e all'assenza di ragioni d'esonero per la condanna alla somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se il prelievo ematico è disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, Cod. Strada, la testimonianza dell'agente e l'acquisizione del referto nel fascicolo dalla PG possono rendere ininfluente l'assenza di una richiesta scritta formale in capo agli atti del giudice di primo grado.
- L'obbligo di dare l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. al conducente circa la facoltà di farsi assistere sussiste principalmente quando il prelievo ematico è ordinato autonomamente dalla PG fuori dai protocolli sanitari; se il prelievo rientra nei normali protocolli medici o è richiesto dai sanitari per esigenze cliniche, l'onere dell'avviso può non trovare applicazione.
- La regolarità dell'acquisizione del referto in dibattimento può essere comprovata anche indirettamente (es. dichiarazioni della PG sull'acquisizione); la mera contestazione formale dell'inserimento in fascicolo, senza specifiche allegazioni contrarie, è debole in sede di cassazione.
- La concessione della sospensione condizionale della pena è un giudizio prognostico autonomo rispetto alla determinazione della pena: applicare il minimo edittale non obbliga a concedere la sospensione; la sua negazione è legittima se motivata su elementi di personalità (precedenti specifici, recidiva, propensione a reiterare).
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o meramente formali, che non contestano i fatti prima ricostruiti dalla cognizione di merito con elementi concreti, sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende.
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