Cassazione Civile, Ordinanza n. 32786/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra un lavoratore, l'azienda speciale regionale utilizzatrice e una società somministratrice, nell'arco temporale dal 2 novembre 2007 al 3 settembre 2013. Il lavoratore ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti stipulati e di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'azienda utilizzatrice, con decorrenza dal 16 novembre 2007, oltre alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva della società somministratrice per una parte della causa e ha ritenuto decaduta l'impugnazione di alcuni contratti; ha poi esaminato solo l'ultimo contratto del 4 giugno 2013, rigettando la domanda. In appello, invece, la Corte territoriale ha dichiarato nullo il termine apposto a quel contratto e ha riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato dal 5 giugno 2013, con condanna alla riammissione e al risarcimento. L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, vizi processuali in punto di ultrapetizione e di valutazione delle contestazioni e delle prove; ha contestato la corretta deduzione dei motivi di appello; ha sostenuto che il giudice avrebbe violato le regole sulla non contestazione e sull'onere probatorio; soprattutto, ha affermato che la propria natura pubblica le impedirebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato, richiamando numerose norme statali e regionali sui vincoli alle assunzioni e sul contenimento della spesa, oltre al principio di gerarchia delle fonti. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché volte a sollecitare una diversa valutazione del merito o perché infondati nella parte relativa all'asserita mancata impugnazione; ha ritenuto infondati il quinto e il sesto motivo, affermando che l'azienda speciale va qualificata come ente pubblico economico e che, per il contratto del 2013, trovava applicazione la disciplina della somministrazione di lavoro con possibilità di costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore ove la somministrazione sia illegittima. La Corte ha inoltre chiarito che le disposizioni sui limiti alle assunzioni invocate dalla ricorrente non erano direttamente applicabili al caso o non potevano incidere retroattivamente sul contratto controverso, e che l'ente non aveva assolto all'onere di indicare in modo autosufficiente i presupposti fattuali e documentali per l'applicazione delle norme invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda speciale regionale, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione del 4 giugno 2013 e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in favore del lavoratore, con decorrenza dal 5 giugno 2013. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'ente come azienda speciale/ente pubblico economico e ha escluso che i vincoli pubblicistici alle assunzioni richiamati dalla ricorrente potessero impedire la conversione del rapporto nel caso concreto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché l'appello del lavoratore aveva effettivamente investito la motivazione e la legittimità del contratto esaminato dal primo giudice.
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma non può essere dedotta in cassazione per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo in ipotesi di utilizzo di prove non dedotte, prove assunte d'ufficio fuori dai limiti o prove legali disattese o indebitamente valorizzate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per ribadire che non è ammissibile la doglianza volta solo a criticare l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha escluso che il motivo di appello del lavoratore fosse inammissibile per difetto di specificità, risultando invece chiara la contestazione della sentenza di primo grado sul punto decisivo della legittimità del contratto.
art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003
È stata applicata la regola secondo cui, quando la somministrazione di lavoro avvenga fuori dei limiti e delle condizioni di legge, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione.
art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003
Norma richiamata ai fini della verifica della legittimità della somministrazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata effettivamente devoluta in appello.
art. 21 d.lgs. n. 276 del 2003
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
Richiamato per delimitare i presupposti di legittimità della somministrazione; la loro violazione comporta l'azione del lavoratore ex art. 27.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la preclusione alla conversione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto alla luce della natura dell'ente e della disciplina applicabile.
legge Regione Molise n. 37 del 1999
La legge istitutiva dell'ente lo qualifica espressamente come ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e autonomia statutaria.
art. 3 legge Regione Molise n. 10 del 2010
Richiamato dalla ricorrente come fonte di vincoli organizzativi e di spesa, ma ritenuto non idoneo a escludere la natura imprenditoriale dell'ente.
art. 7 legge Regione Molise n. 16 del 2010
Indicata come disposizione di razionalizzazione e uniformità procedurale, ma non tale da mutare la natura dell'azienda speciale.
art. 3 legge Regione Molise n. 2 del 2012
Richiamato con la tabella A1 per obiettivi di finanza pubblica regionale, ritenuti irrilevanti ai fini della qualificazione dell'ente.
art. 4 d.l. n. 95 del 2012
Richiamato tra le norme sui vincoli di spesa, ma non considerato direttamente applicabile al contratto controverso.
art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato in tema di organismi di diritto pubblico; la Corte ha definito il richiamo generico e non decisivo.
regolamento UE n. 2223/96-Sec95, art. 12
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne ricavasse un effetto ostativo alla conversione del rapporto.
art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112 del 2008
La Corte ha osservato che la disposizione, nel testo applicabile al tempo, non includeva l'azienda speciale tra i destinatari; nella versione successiva la include, ma solo al ricorrere di specifici presupposti e comunque non per il contratto del 2013.
art. 19 d.l. n. 78 del 2009
Richiamato tra i vincoli alle assunzioni, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale dell'ente.
art. 25, comma 2, d.l. n. 1 del 2012
Richiamato dalla ricorrente tra le norme limitative delle assunzioni, ma non considerato direttamente applicabile.
art. 4, comma 12 bis, l. n. 89 del 2014
Richiamato per sostenere limiti al reclutamento, ma ritenuto inapplicabile al contratto del 2013 e comunque subordinato a presupposti non dimostrati.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai vincoli pubblicistici e ai principi di imparzialità e buon andamento, ma non ritenuto ostativo alla qualificazione dell'ente come economico e alla disciplina applicabile.
art. 91 c.p.c.
Usato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1 disposizioni sulla legge in generale
Richiamato nel sesto motivo sul principio di gerarchia delle fonti, ma la censura è stata respinta perché priva di autonomia rispetto al quinto motivo.
Massime di principio
- L'azienda speciale che operi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con autonomia imprenditoriale e obbligo di pareggio di bilancio, può essere qualificata come ente pubblico economico ai fini della disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione negoziale ordinaria.
- La disciplina speciale che limita le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni o in determinati organismi pubblici non si applica automaticamente alle aziende speciali: occorre verificare se la norma le contempli espressamente e se risultino provati in concreto i presupposti applicativi previsti dalla fonte.
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la semplice ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è proponibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, prove legali ignorate o attribuito efficacia legale a elementi non vincolanti.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va respinta quando dal contenuto dell'impugnazione emerga una chiara contestazione del capo decisivo della sentenza di primo grado e della motivazione posta a base della decisione.
- Quando la somministrazione di lavoro è svolta in violazione dei limiti e delle condizioni legali, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione, salvo che una disciplina speciale e validamente applicabile disponga diversamente.
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