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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41621/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su più censure: 1) violazione del diritto di difesa per mancata notifica al difensore del differimento dell'udienza di appello del 18/02/2021 (la Corte aveva rinviato al 24/05/2021 ma non aveva fatto pervenire il verbale anche al difensore, che non ha potuto partecipare/attivarsi); 2) vizio relativo alla sospensione della prescrizione disposta dal Tribunale nelle udienze del 02/02/2016 e 07/07/2016 (si contesta che i rinvii fossero dovuti a esigenze probatorie o strategie difensive); 3) censura sulla qualificazione della condotta come reato anziché illecito amministrativo, con riferimento al dato temporale della condotta; 4) contestazione della sussistenza del reato e dell'offensività della condotta in ragione della temporanea indisponibilità della documentazione che sarebbe stata comunque messa a disposizione prima della definizione dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per mancata comunicazione al difensore del differimento dell'udienza trattata a rito cartolare), considerandolo assorbente rispetto alle altre questioni. Ha accertato che la Corte territoriale, pur avendo accolto l'eccezione difensiva e rinviato l'udienza, omise di notificare il verbale anche al difensore, cagionando una nullità che non può essere fatta risalire al difensore stesso. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per il prosieguo. La Corte ha inoltre rilevato che il termine di prescrizione non era del tutto decorso, tenendo conto dei periodi di sospensione connessi all'impedimento del difensore e all'adesione di quest'ultimo all'astensione di categoria.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021 (Valsecchi, Rv. 282554 - 01)

    La sentenza cita e distingue questo precedente: nella fattispecie Valsecchi la Cassazione aveva ritenuto che la nullità non fosse rilevabile perché il difensore aveva concorso a determinarla (per cause peculiari). Nel caso in esame la Corte rileva differenze sostanziali e conclude invece per la sussistenza della nullità dovuta all'omessa notifica al difensore, non imputabile a quest'ultimo.

Massime di principio

  • L'omessa notifica al difensore del differimento di un'udienza trattata con rito cartolare può integrare una nullità rilevante e portare all'annullamento della decisione di merito, se il difensore non ha concorso a determinarne la causa.
  • La notifica effettuata esclusivamente all'imputato non è normalmente sufficiente a ritenersi surrogatoria della notifica al difensore; il diritto di difesa richiede che il difensore sia messo in condizione di conoscere tempestivamente la data della nuova udienza.
  • Se la difesa ha tempestivamente eccepito il difetto di notifica e la Corte ha accolta l'eccezione rinviando l'udienza, la mancata successiva notifica al difensore aggrava la violazione procedurale e rafforza la posizione di chi impugna per cassazione.
  • I periodi di sospensione della prescrizione dovuti all'impedimento del difensore (inclusa l'adesione ad astensione di categoria) devono essere considerati nel computo dei termini prescrizionali; ciò può impedire che la prescrizione sia ormai intervenuta.
  • In presenza di nullità qualificate e non sanabili, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio al giudice che l'ha pronunciata e disporre la trasmissione degli atti ad altra Sezione del medesimo giudice d'appello per il prosieguo del giudizio.

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