Sentenza del 17/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’imposta ordinaria di registro ritenendo decaduto il contribuente dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, poiché egli non aveva trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile acquistato in comunione legale con il coniuge. Il coniuge, invece, aveva trasferito regolarmente la propria residenza nell’abitazione. L’Ufficio sosteneva che il requisito della residenza potesse essere provato esclusivamente mediante certificazione anagrafica e che dovesse riguardare personalmente ciascun acquirente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP favorevole al contribuente. Ha ritenuto che, in caso di acquisto effettuato in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza debba essere valutato con riferimento alla famiglia e alla destinazione dell’immobile a residenza familiare. Pertanto, non è decisivo che uno dei coniugi non abbia trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune dell’immobile, se l’altro coniuge vi ha stabilito la residenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate per tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Disciplina i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della prima casa, tra cui il requisito della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile.
Art. 177 c.c.
Prevede i casi di acquisto di beni che entrano nella comunione legale tra i coniugi. La Commissione ha ritenuto rilevante tale regime patrimoniale per valutare il requisito della residenza familiare.
Art. 117 c.c.
È richiamato nel provvedimento con riferimento all’acquisto dell’immobile in comunione dei beni tra i coniugi.
Art. 2 D.L. 12/1985, convertito dalla Legge 118/1985
Secondo l’interpretazione richiamata dalla Cassazione, nel caso di coniugi in comunione legale il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia e all’effettiva destinazione dell’immobile a residenza familiare.
Cassazione civile, sezione tributaria, 28 gennaio 2009, n. 2109
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" ... il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia.
La mancata residenza anagrafica di uno dei coniugi non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione quando l’immobile acquistato in comunione legale è destinato a residenza familiare e l’altro coniuge vi ha trasferito la residenza.
Massime di principio
- Nel caso di acquisto di un’abitazione in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza per l’agevolazione prima casa può essere valutato con riferimento alla residenza familiare complessiva, non necessariamente alla residenza anagrafica di ciascun coniuge.
- È rilevante che l’immobile sia effettivamente destinato a residenza familiare e che almeno uno dei coniugi abbia trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.
- La certificazione anagrafica costituisce un elemento probatorio importante, ma in questa specifica situazione non è necessariamente l’unico elemento decisivo, potendo assumere rilievo il regime di comunione legale e la destinazione familiare dell’immobile.
- La soluzione può essere diversa quando l’acquirente non è in comunione legale o quando nessuno dei coniugi trasferisce la residenza nel Comune dell’immobile: in tali casi il requisito personale dell’acquirente e i termini previsti dalla normativa devono essere verificati separatamente.
- La valutazione dipende dalla concreta configurazione dell’acquisto, dal regime patrimoniale dei coniugi e dall’effettiva destinazione dell’immobile; pertanto, il principio non esclude la necessità di documentare adeguatamente la residenza familiare.
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