Sentenza n. 2831/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 228/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 228/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 228/2024, notificata al Ministero il 12 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Poiché il Ministero permaneva inadempiente anche dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza del titolo giudiziale, formazione del giudicato attestata dalla cancelleria e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Ha precisato i criteri per la successiva liquidazione del compenso del commissario, la modalità e il termine per la presentazione della parcella e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni è condizione per procedere all'ottemperanza; nel caso concreto il termine è stato ritenuto inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia e alla circolare ministeriale, per il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata formazione del giudicato, documentata dalla mancata impugnazione del titolo, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione permane inadempiente rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, anche contestualmente all'ordine rivolto all'amministrazione.
- L'incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati successivamente secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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