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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 2345 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo Unificato Tributario - Associazione Onlus - Applicazione esenzione dal contributo - Non sussiste - Diritti rivendicati - Nessun nesso con la finalità dell'Ente - Appello respinto - Giustificazione della compensazione delle spese.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Associazione ONLUS aveva chiesto l'esenzione dal pagamento del contributo unificato tributario invocando la propria qualifica di ONLUS e sostenendo che i diritti rivendicati nel procedimento fossero riconducibili alle finalità dell'ente. La questione verteva sull'applicabilità dell'esenzione prevista per talune fattispecie e sul significato del termine "atti" ai fini dell'agevolazione.

La decisione

Appello respinto: la decisione di primo grado è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto che non sussista un nesso tra i diritti dedotti in giudizio e le finalità solidaristiche dell'ONLUS, per cui non opera l'esenzione dal contributo unificato. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che interpreta in senso restrittivo i benefici fiscali per le ONLUS e afferma che l'esenzione riguarda esclusivamente atti amministrativi e non atti processuali. È stata inoltre giustificata la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002

    Le disposizioni sul contributo unificato non riconoscono una specifica esenzione automatica per le ONLUS in relazione agli atti processuali; l'applicazione dell'esenzione va valutata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza e dalle norme stesse.

  • d.P.R. n. 642/1972

    art. 27 bis della tabella 8 allegata

    La tabella delle esenzioni non contempla l'esenzione del contributo unificato per le attività processuali delle ONLUS; il termine "atti" deve essere inteso in senso amministrativo.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Cass. n. 23690/2020; n. 6434/2019; n. 14332/2018; n. 27331/2016; n. 21522/2013; n. 5994/2012; n. 9840/2011

    La Suprema Corte ha affermato il principio per cui le ONLUS non godono di una specifica esenzione dal contributo unificato per gli atti processuali; l'agevolazione fiscale deve essere interpretata restrittivamente e collegata all'oggetto del giudizio piuttosto che alla qualità soggettiva dell'ente.

  • Corte Costituzionale

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato a supporto dei principi di interpretazione restrittiva delle agevolazioni; non altera il principio che l'esenzione non si estende automaticamente agli atti processuali delle ONLUS.

Massime di principio

  • La qualifica di ONLUS non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato tributario per gli atti processuali.
  • L'esenzione va valutata in relazione al collegamento tra l'oggetto della controversia (i diritti rivendicati) e le finalità solidaristiche dell'ente: se manca il nesso, l'esenzione non si applica.
  • Il termine "atti" nelle norme di esenzione è da intendere in senso amministrativo; le agevolazioni fiscali non sono estese di regola agli atti processuali.
  • In situazioni analoghe, è necessario documentare e dimostrare il nesso funzionale tra la domanda giudiziale e l'attività istituzionale di utilità sociale per sostenere una richiesta di esenzione.
  • Seguire la giurisprudenza consolidata della Cassazione: le interpretazioni restrittive delle esenzioni fiscali prevalgono e costituiscono guida per i tribunali tributari.
  • Prepararsi alla possibile compensazione delle spese: anche in caso di soccombenza, il giudice può decidere una compensazione se ritenuto giustificato.

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