Sentenza del 17/02/2016 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Trust liquidatorio - Vincolo di destinazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione del trasferimento di beni a un trust liquidatorio destinato alla segregazione e alla liquidazione dei beni a favore dei creditori. L’amministrazione ha contestato il trattamento fiscale dell’atto, sostenendo l’applicazione del tributo successorio e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il testo fornito non riporta l’atto impugnato, gli importi, le date, i motivi specifici del ricorso né i precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La decisione esclude che il trasferimento al trust liquidatorio integri un vincolo di destinazione rilevante ai fini del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e rileva che i beneficiari-creditori non conseguono un arricchimento patrimoniale. Poiché l’atto ha natura tipicamente onerosa e non comporta un apporto gratuito di beni, non sorge il presupposto per il tributo successorio. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, il dispositivo formale o la statuizione sulle spese; in base alla regola fiscale affermata, l’esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Il trust liquidatorio da un lato non costituisce un vincolo di destinazione ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dall'altro non produce alcun arricchimento patrimoniale in capo ai beneficiari-creditori.
Il trasferimento al trust liquidatorio non è assoggettato al tributo successorio per il solo fatto della segregazione dei beni: occorre un trasferimento gratuito che realizzi un arricchimento patrimoniale.
Massime di principio
- Nel trust liquidatorio, il trasferimento dei beni al trustee per finalità segregative e di liquidazione non comporta, da solo, l’applicazione del tributo successorio: va verificato se si realizzi un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari.
- Quando il negozio di trasferimento al trust ha natura onerosa e i beneficiari sono creditori che ricevono soddisfazione dei propri crediti, il presupposto del tributo successorio non ricorre secondo il principio riportato.
- Per il trasferimento descritto, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
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