Sentenza n. 1965/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per ottenere la definizione dell'istanza amministrativa; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento intervenuta dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare un'istanza e la conseguente attivazione del procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo antecedente al ricorso sia del comportamento collaborativo dell'amministrazione successivo alla proposizione della domanda; in tale valutazione può essere disposta la compensazione delle spese, con restituzione al ricorrente del contributo unificato.
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