Cassazione Penale, Sentenza n. 19908/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Barone ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo parzialmente l'appello del PM, aveva disposto nei suoi confronti l'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il reato di lesioni (artt. 81, 110, 582, 585 co.1 e 604-ter c.p.). Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge (artt. 311 e 273 c.p.p.) lamentando che il Tribunale non si fosse adeguatamente confrontato con le risultanze processuali, che a suo avviso dimostrerebbero carenza di gravi indizi e la mancanza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico ed aspecifico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato ampia, logica e congrua motivazione: ha ricostruito i fatti e indicato gravi indizi derivanti dalle dichiarazioni della persona offesa, dall'individuazione fotografica del 13/9/2021, dalle dichiarazioni di testimoni (Kimr Mohamed) e dal riscontro del sig. Fusco Giuseppe che aveva riconosciuto il ricorrente come uno dei responsabili della colluttazione. Il Tribunale ha inoltre motivato le esigenze cautelari in relazione alla gravità della condotta (uso di strumento atto ad offendere, sfondo discriminatorio), alla personalità dell'indagato (precedenti specifici, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) e ha ritenuto proporzionata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. La Corte ha precisato che la giurisdizione di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito sul valore probabilistico delle prove se la motivazione non è manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, 110, 582, 585 co. 1, 604-ter
Le norme sono richiamate per delimitare la fattispecie contestata (lesioni, concorso di persone, aggravanti e fattispecie correlate alla discriminazione); la corte prende atto che i fatti descritti rientrano nelle fattispecie indicate e giustificano l'accertamento dei gravi indizi.
Codice di procedura penale
Art. 311 (motivi di impugnazione) e art. 273 (gravi indizi di colpevolezza) sono richiamati perché il ricorrente deduceva violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi; art. 274 (esigenze cautelari) è richiamato in relazione alla verifica della sussistenza delle esigenze cautelari. La Cassazione ricorda che il suo controllo è limitato alla verifica della violazione di norme e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non alla riconsiderazione del merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica soltanto la legittimità del ragionamento del giudice di merito (esistenza, congruenza e logica della motivazione) e non può riformare valutazioni probatorie se non sussiste manifesta illogicità.
- Un ricorso di cassazione generico e aspecifico, che non si confronta punto per punto con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.
- Per contrastare l'applicazione di misure cautelari è necessario contestare concretamente e con specificità le risultanze probatorie indicate dal giudice (es. dichiarazioni della parte offesa, identificazioni fotografiche, dichiarazioni di testimoni, riscontri oggettivi) e dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari.
- La presenza di precedenti penali specifici, misure di sorveglianza e comportamenti ritenuti di particolare gravità possono legittimare misure cautelari anche non detentive (es. obbligo di presentazione) quando ritenute proporzionate al quadro di rischio.
- La mancanza di ulteriori episodi successivi all'evento non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari se la condotta è gratuita, violenta o ha connotazioni discriminatorie.
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