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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta), n. 3129 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3129 del 2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso contro i risultati delle elezioni del presidente e del consiglio del Libero Consorzio comunale di Ragusa, i verbali delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., i verbali delle operazioni elettorali del 28 aprile 2025 e la conseguente proclamazione degli eletti, deducendo plurimi profili di illegittimità costituzionale della disciplina statale e regionale relativa alle elezioni dei liberi Consorzi comunali. In particolare, lamentava la lesione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto, nonché del diritto di partecipare all’organizzazione politica del Paese, sostenendo che le modalità del voto e il sistema elettorale consentissero di individuare i votanti. Chiedeva inoltre una verificazione sulle schede elettorali per accertare il dedotto controllo del voto. Il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse diritti soggettivi fondamentali di elettorato attivo e non la regolarità delle operazioni elettorali. L’appellante ha contestato tale conclusione, sostenendo che la controversia riguardasse formalmente le operazioni elettorali e ricadesse nella giurisdizione amministrativa prevista dagli artt. 126 e 130 c.p.a.; ha inoltre dedotto che non fosse giustificata la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi nel sindacato sulle operazioni elettorali.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR. Il giudice ha ribadito che la giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale previsto dagli artt. 126, 129 e 130 c.p.a. riguarda le sole operazioni elettorali intese come regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, rispetto alle quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo. Restano invece devolute al giudice ordinario le controversie concernenti diritti soggettivi di elettorato attivo o passivo e, più in generale, la pienezza e l’effettività del diritto di voto. La qualificazione della controversia non dipende dal petitum formale, cioè dall’impugnazione di verbali o della proclamazione degli eletti, ma dal petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi, ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto. Nel caso concreto, gli atti elettorali erano stati utilizzati come presupposto della pretesa sostanziale volta ad affermare il diritto del ricorrente a partecipare all’organizzazione politica del Paese e a votare secondo condizioni ritenute conformi alla Costituzione, nonché a contestare la legittimità costituzionale del sistema elettorale. Pertanto, la controversia riguardava in sostanza diritti fondamentali di elettorato e non la mera regolarità procedimentale delle operazioni, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    annullamento dei risultati delle elezioni e degli atti delle operazioni elettorali

    La giurisdizione amministrativa esercitata mediante l’azione prevista dalla norma concerne le controversie sulle operazioni elettorali, ma non si estende alle controversie che, al di là della forma dell’impugnazione, riguardano diritti soggettivi di elettorato.

  • art. 126 c.p.a.

    Il riferimento alle operazioni elettorali delimita la giurisdizione amministrativa alle contestazioni sulla regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni.

  • art. 129 c.p.a.

    La disciplina del contenzioso elettorale non configura una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo limitata alle posizioni di interesse legittimo connesse alla regolarità delle operazioni.

  • art. 133 c.p.a.

    L’elencazione tassativa delle materie di giurisdizione esclusiva non comprende il contenzioso elettorale; pertanto, tale ambito non può includere automaticamente posizioni di diritto soggettivo.

  • art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa deve essere effettuato secondo la natura della posizione giuridica sostanziale dedotta.

  • art. 48 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale delle condizioni di esercizio del diritto di voto, la cui lesione sostanziale appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale fondamento della pretesa di partecipazione all’organizzazione politica del Paese e del principio di uguaglianza invocato dal ricorrente.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti pronunce rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso elettorale, la giurisdizione amministrativa riguarda le sole contestazioni relative alla regolarità delle forme procedimentali delle operazioni elettorali, rispetto alle quali sono configurabili posizioni di interesse legittimo; le controversie concernenti diritti soggettivi di elettorato attivo o passivo appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato con riferimento alla causa petendi, ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, non in base al petitum formale né alla qualificazione prospettata dalla parte.
  • La formale impugnazione, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., di verbali elettorali o della proclamazione degli eletti non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando tali atti costituiscano soltanto il presupposto della pretesa sostanziale diretta all’accertamento o alla tutela del diritto fondamentale di voto.
  • Il contenzioso elettorale non integra una materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, la giurisdizione amministrativa non può estendersi a controversie aventi a oggetto diritti soggettivi solo perché connesse a un procedimento elettorale.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleGiurisdizione e riparto
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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