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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22213/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia trae origine da un’azione revocatoria proposta da una banca nei confronti di alcuni familiari per far dichiarare inefficaci, verso di essa, due atti di disposizione patrimoniale stipulati in data 8 ottobre 2010: una compravendita di nuda proprietà di un’abitazione con terreno e una permuta avente ad oggetto nuda proprietà di un terreno contro proprietà di un’abitazione con pertinenze. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta da una sola delle convenute, confermando l’inefficacia degli atti nei confronti del creditore. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 1956 c.c. e 2 L. n. 278/1990, per non avere la corte territoriale dichiarato la nullità di fideiussioni stipulate nel 2005 e nel 2008; 2) violazione degli artt. 1938 c.c. e 1423 c.c., per mancata declaratoria di nullità di una fideiussione del 2008; 3) violazione dell’art. 1901 c.c., per avere ritenuto provato il consilium fraudis al momento delle stipulazioni preliminari; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. La ricorrente non aveva ritualmente depositato, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, la documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata; inoltre non risultava possibile applicare il più recente orientamento delle Sezioni Unite che esclude l’improcedibilità quando la prova della notifica sia comunque nella disponibilità del giudice, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per effetto della declaratoria di improcedibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dati gli ulteriori effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se avvenuta, entro venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso; la funzione della norma è consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione e tutelare il giudicato formale.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato come base dell’orientamento meno rigoroso che consente il deposito autonomo della documentazione rilevante per l’ammissibilità, purché entro il termine perentorio previsto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il richiamo serve a collegare la notifica della sentenza al termine breve di impugnazione, utile a verificare la tempestività del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità che la documentazione sulla notifica sia nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nel termine previsto per il controricorso.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    È menzionato come riferimento procedurale per la decisione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato nei motivi di appello e di ricorso come norma sull’azione revocatoria, ma la Corte di cassazione non ne esamina il merito per l’improcedibilità.

  • art. 1956 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 2 della L. n. 278/1990

    È citato come parametro della dedotta nullità delle fideiussioni; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 1938 c.c.

    È richiamato in relazione alla nullità della fideiussione per importo massimo non determinato; il motivo non viene esaminato.

  • art. 1423 c.c.

    È invocato con riguardo alla nullità del contratto di fideiussione; la Corte non decide sul punto.

  • art. 1901 c.c.

    È menzionato nel terzo motivo, ma la Corte non valuta la doglianza perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la censura resta non esaminata.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la questione è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, è requisito processuale funzionale al controllo officioso della tempestività dell’impugnazione e alla tutela del giudicato formale.
  • L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è esclusa se la prova della notificazione della sentenza non è stata depositata nel termine di legge e non risulta comunque nella disponibilità del giudice tramite il controricorrente o gli atti d’ufficio.
  • Il principio che consente di evitare l’improcedibilità quando dal ricorso risulti comunque la tempestività rispetto al termine breve opera solo se il ricorso è stato notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
  • Quando il ricorso è notificato oltre il termine breve e manca il deposito rituale della documentazione sulla notifica della sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e gli ulteriori adempimenti di legge in tema di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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