Sentenza n. 2910/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) della nota PG/-OMISSIS- con la quale il Comune di Napoli ha dichiarato il “non luogo a procedere” sull’istanza per il rilascio del certificato dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore (art.6, c.3 punto 2 del D.P.C.M. n. 159/2013) presentata in data 20 ottobre 2024 dal sig. -OMISSIS-; b) di ogni riscontro fornito dal Comune di Napoli e dai singoli uffici interessati relativamente alla citata istanza del 20 ottobre 2024; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9.10.2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti: 1) nota prot.PG-OMISSIS- con cui il Comune ha rappresentato di non poter riscontrare favorevolmente l’istanza del privato ed ha contestualmente assegnato un termine per produrre della documentazione integrativa; 2) della nota prot. PG/-OMISSIS- con cui il Comune di Napoli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato; 3) ogni ulteriore riscontro fornito dal Comune di Napoli e dai singoli uffici interessati relativamente alla originaria istanza del 20.10.2024; 4) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; nonché in via subordinata affinché ex art. 31 e 117 c.p.a. il Comune concluda il procedimento di rideterminazione - avviato successivamente all’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- - con un provvedimento espresso; nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 21.11.2025: per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: -provvedimento prot. PG-OMISSIS- con cui il Comune di Napoli ha dichiarato il non luogo a procedere sull’istanza presentata in data 24.10.2024 dal sig. -OMISSIS-; nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il precedente ricorso per motivi aggiunti nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successive determinazioni comunali di non luogo a procedere sull’istanza di rilascio del certificato di estraneità affettiva ed economica dal genitore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli aveva dichiarato il non luogo a procedere sulla richiesta di certificazione dell’estraneità affettiva ed economica dal genitore, prevista dall’art. 6, comma 3, punto 2, del d.P.C.M. n. 159/2013. La certificazione era stata richiesta per evitare l’attrazione dei redditi del genitore nel calcolo dell’ISEE e dell’ISEE universitario e per contestare la revoca di una prestazione assistenziale. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina ISEE, del decreto ministeriale sui requisiti reddituali per l’ISEE universitario, della disciplina sull’ADI e dei principi di ragionevolezza e uguaglianza; eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Ha inoltre lamentato, rispetto al provvedimento originario, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Dopo la riapertura del procedimento in seguito all’ordinanza cautelare d’appello, il Comune ha adottato nuove determinazioni, dapprima comunicando ulteriori esigenze istruttorie e i motivi ostativi, e poi confermando il non luogo a procedere. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha sostenuto che il certificato potesse essere utilizzato anche per l’ISEE universitario e per altre prestazioni, contestando la valutazione comunale sulla propria autonomia reddituale e deducendo l’omessa considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. In via subordinata ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendo l’Istituto non completamente estraneo alla controversia poiché la certificazione era collegata anche alla revoca di una prestazione assistenziale. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: il Comune, dopo la riapertura del procedimento, aveva svolto una nuova istruttoria, comunicato i motivi ostativi, acquisito le osservazioni e la documentazione del ricorrente e adottato una nuova determinazione, sostitutiva di quella originaria e non meramente confermativa. Ha quindi respinto i motivi aggiunti. Il nuovo procedimento è stato ritenuto rispettoso delle garanzie partecipative. Nel merito, il Collegio ha affermato che l’art. 6, comma 3, punto 2, del d.P.C.M. n. 159/2013 prevede la certificazione di estraneità affettiva ed economica esclusivamente per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.P.C.M. disciplinano fattispecie diverse: l’art. 7 riguarda le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, mentre l’art. 8 disciplina autonomamente l’ISEE universitario e non richiama la certificazione prevista dall’art. 6. Per l’ISEE universitario, l’esclusione dello studente dal nucleo dei genitori non conviventi richiede il concorso dei requisiti della residenza autonoma da almeno due anni in un alloggio non appartenente alla famiglia d’origine e di un’adeguata capacità reddituale. La certificazione speciale prevista dall’art. 6 non può essere interpretata estensivamente né utilizzata per finalità diverse da quelle sociosanitarie residenziali; inoltre, anche il suo eventuale rilascio non sarebbe idoneo a modificare le autonome regole di calcolo dell’ISEE universitario. Il giudice ha ritenuto irrilevante l’eventuale errore comunale sulla natura del reddito del ricorrente, poiché l’atto era fondato su motivazioni plurime e autonome, essendo sufficiente la legittimità di una sola ragione per sorreggerlo. Ha rilevato anche la disponibilità, per il diritto allo studio in caso di disabilità, di misure alternative di esonero totale o parziale dalle tasse universitarie. Le spese sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, punto 2, d.P.C.M. n. 159/2013
per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La certificazione dell’estraneità affettiva ed economica del figlio dal genitore è prevista esclusivamente per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo e non può essere estesa all’ISEE universitario o ad altre finalità.
art. 6, comma 2, d.P.C.M. n. 159/2013
Prevede, per le prestazioni sociosanitarie, la possibilità di un ISEE ristretto, distinta dalla disciplina dell’ISEE universitario.
artt. 7 e 8 d.P.C.M. n. 159/2013
L’art. 7 riguarda le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; l’art. 8 disciplina l’ISEE universitario secondo regole autonome e non richiama la certificazione di estraneità prevista dall’art. 6.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; la questione è risultata superata dalla riedizione del potere e dalla successiva decisione comunale.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione relativa al provvedimento originario è stata superata dalla riapertura del procedimento, dalla comunicazione dei motivi ostativi e dalla valutazione delle osservazioni del ricorrente.
art. 31 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata volta a ottenere la conclusione del procedimento; la domanda è stata superata dalla successiva adozione del provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato nella domanda avverso il silenzio; la successiva conclusione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse a tale domanda.
art. 8 d.P.C.M. n. 159/2013
Per l’ISEE universitario, lo studente fa parte del nucleo dei genitori non conviventi salvo il contemporaneo possesso della residenza autonoma da almeno due anni, in un alloggio non appartenente alla famiglia d’origine, e di un’adeguata capacità reddituale.
art. 7, comma 7, d.lgs. n. 68/2012
Richiamato quale base normativa della disciplina ministeriale sui requisiti reddituali rilevanti per l’ISEE universitario.
art. 9 d.lgs. n. 68/2012
Consente, in caso di disabilità, misure di esonero totale o parziale dalle tasse universitarie, anche indipendentemente dall’ISEE.
art. 21-octies l. 241/1990
Non espressamente richiamato, ma il principio applicato dal giudice è quello per cui, in presenza di una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
Massime di principio
- La certificazione dell’estraneità affettiva ed economica del figlio dal genitore prevista dall’art. 6, comma 3, punto 2, del d.P.C.M. n. 159/2013 ha natura speciale ed è riferita esclusivamente alle prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; il suo ambito non può essere esteso all’ISEE universitario o ad altre prestazioni non espressamente contemplate.
- L’ISEE universitario è disciplinato autonomamente dall’art. 8 del d.P.C.M. n. 159/2013. L’esclusione dello studente dal nucleo dei genitori non conviventi richiede congiuntamente la residenza fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni, in un alloggio non appartenente a un componente della famiglia, e un’adeguata capacità reddituale secondo la disciplina applicabile.
- Il rilascio della certificazione di estraneità prevista per le prestazioni sociosanitarie residenziali non è comunque idoneo a modificare le autonome regole di determinazione dell’ISEE universitario, che resta soggetto ai requisiti propri stabiliti dalla normativa di settore.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riapre il procedimento, rinnova l’istruttoria, assicura la partecipazione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento sostitutivo di quello originario, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere la decisione; le censure rivolte contro le altre motivazioni diventano prive di interesse, perché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l’annullamento dell’atto.
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