Cassazione Civile, Ordinanza n. 15485/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali per tributi vari, rispetto ai quali la società deduceva l'omessa notifica. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo sia perché non indicava la data di conoscenza degli estratti, sia perché era stato notificato a mezzo posta privata. La CTR aveva poi dichiarato inammissibile anche l'appello, anch'esso notificato tramite un servizio di posta privata. In cassazione la società, con un unico motivo, contestava la decisione di secondo grado per non aver considerato validamente eseguita, sebbene inesistente, la notificazione dell'atto di appello tramite posta privata e per non aver applicato la regola del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione.
La decisione
La Corte ha però accolto l'eccezione della Regione Campania e ha rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. poiché la sentenza d'appello era stata depositata il 20 ottobre 2014 e il ricorso era stato consegnato per la notifica solo il 24 aprile 2015, quando il termine era già scaduto il 20 aprile 2015. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine lungo di sei mesi
quando il termine breve non opera, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; decorso tale termine il ricorso è tardivo e quindi inammissibile
art. 46 L. n. 69/2009
ha novellato l'art. 327 c.p.c. introducendo il termine lungo di sei mesi applicabile al caso
art. 58 L. n. 69/2009
consente l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi indicati dalla Corte, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione è inammissibile se notificata oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza quando non sia intervenuta notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
- Ai fini del rispetto del termine di impugnazione rileva la data di consegna dell'atto per la notifica, ma tale regola non può sanare una notificazione compiuta oltre il termine per impugnare.
- Nei giudizi instaurati dopo la data rilevante indicata dalla legge, la disciplina del contributo unificato prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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