Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14382/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dal Centro di Selezione e Reclutamento di Milano a ciò delegato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 26 maggio 2026 in data 27 maggio 2025 con il quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo a seguito della valutazione della Commissione per le prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici per causa n.4 Esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere Certificato Megacolon Agangliare ex art. 582 comma 1 lettera N4 DPR 90/2010 come da direttiva tecnica approvata con Decreto Ministro Difesa 4.6.2014 e ODX miopia, OSX astigmatismo miopico composto (doc. a); 2) di ogni altro atto a questi antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso; 3) di ogni altro atto non conosciuto o comunque successivo, con riserva di deposito di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202608382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria e conseguente esclusione dal concorso per l'arruolamento di volontari in ferma iniziale nell'Esercito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento con cui il Centro di Selezione e Reclutamento di Milano, su delega della Direzione generale per il personale militare, lo ha giudicato inidoneo nell'ambito delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. L'inidoneità è stata ricondotta a una patologia e ai relativi esiti chirurgici, nonché a ulteriori condizioni relative alla vista, valutate dalla commissione sulla base della disciplina tecnica richiamata nel provvedimento. Sono stati inoltre impugnati tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi, anche non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né è riportata una decisione sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né deciso nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare una relazione documentata sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, concernente il concorso per l'arruolamento di 9.000 VFI nell'Esercito, anno 2026, secondo blocco. La relazione deve indicare, in particolare, se e quando sia stata pubblicata la graduatoria finale di merito, con deposito del relativo atto. L'incombente deve essere adempiuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Il testo dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lett. N4, d.P.R. 90/2010

    Esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere

    La disposizione è richiamata nel giudizio di inidoneità sanitaria quale causa normativa della valutazione contestata; l'ordinanza istruttoria non ne interpreta la portata.

  • Direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014

    È richiamata quale disciplina tecnica applicata negli accertamenti sanitari; l'ordinanza non ne valuta la legittimità o l'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.