Sentenza n. 362/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 5193/2024 emessa in data 20 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e il rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando inoltre il Ministero al rimborso delle spese legali. La sentenza non è stata spontaneamente eseguita. Il ricorso ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un giudicato notificato al Ministero e munito di attestazione di passaggio in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il potere di intervenire su istanza del creditore e di provvedere entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessa con l'esecuzione del pagamento oppure con il trasferimento effettivo del potere al commissario ad acta. La penalità è stata parametrata, per ogni giorno di ritardo, al saggio dell'interesse legale vigente, calcolato sul capitale comprensivo delle spese di giudizio ed esclusivo di interessi già maturati, IVA, CPA e altri contributi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione della pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
In presenza di una richiesta di parte e dell'inadempimento di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità per ogni giorno di ritardo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La disposizione costituisce la base del potere del giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, secondo quanto disposto in sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale, quando l'Amministrazione sia rimasta inadempiente e la sentenza sia stata notificata secondo legge.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata, su richiesta di parte, per ogni giorno di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessando con l'adempimento oppure con l'effettivo trasferimento del potere al commissario ad acta.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari al saggio degli interessi legali vigente per ciascun giorno di ritardo senza risultare manifestamente iniqua; la base di calcolo comprende il capitale e le spese di giudizio, ma non gli interessi maturati, l'IVA, la CPA e gli altri contributi.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell'organo nominato, non è dovuto un compenso specifico per l'attività commissariale.
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