Sentenza del 06/03/2017 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Controllo formale della dichiarazione ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Disconoscimento del credito d'imposta per mancata presentazione della dichiarazione ed iscrizione a ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo e necessità dell'emissione dell'avviso di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'iscrizione a ruolo effettuata a seguito del disconoscimento di un credito d'imposta maturato in un anno precedente, la cui dichiarazione era stata omessa. La questione riguardava l'utilizzabilità del controllo formale previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 oppure la necessità di un previo avviso di accertamento o di rettifica motivato. Il disconoscimento del credito non costituiva un semplice riscontro cartolare, poiché richiedeva verifiche e valutazioni giuridiche sull'esistenza e spettanza del credito.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata. L'Amministrazione finanziaria non poteva procedere direttamente al disconoscimento del credito e alla conseguente iscrizione a ruolo mediante il solo controllo automatizzato o formale ex art. 36-bis. Era invece necessario emettere previamente un motivato avviso di accertamento o di rettifica, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione a ruolo è stata quindi ritenuta illegittima.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Controllo formale e automatizzato della dichiarazione
La norma consente controlli meramente cartolari e automatizzati, basati sui dati dichiarati o risultanti dalle dichiarazioni e dai versamenti. Non può essere utilizzata quando il disconoscimento del credito richiede valutazioni giuridiche o verifiche non riconducibili a un semplice controllo formale.
Principio affermato dalla Corte di cassazione, anche con ordinanza 31 maggio 2016, n. 11292
La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare
Il disconoscimento di un credito d'imposta e l'iscrizione della maggiore imposta devono essere preceduti da un motivato avviso di rettifica o di accertamento quando l'Amministrazione deve valutare la sussistenza giuridica del credito.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato o formale può riguardare errori evidenti e meramente matematici o cartolari, ma non può sostituire un accertamento quando occorrono valutazioni sulla spettanza di un credito d'imposta.
- Se l'Amministrazione disconosce un credito maturato in un periodo d'imposta precedente, soprattutto in presenza di omessa dichiarazione, deve normalmente emettere un atto motivato di accertamento o rettifica prima dell'iscrizione a ruolo.
- L'iscrizione diretta a ruolo senza previo avviso è illegittima quando impedisce al contribuente di conoscere adeguatamente le ragioni del disconoscimento e di contestarle in contraddittorio o mediante impugnazione.
- La qualificazione formale dell'operazione come controllo ex art. 36-bis non è decisiva: conta la natura effettiva dell'attività svolta dall'Amministrazione. Se sono necessarie verifiche giuridiche o valutazioni non automatiche, serve un atto impositivo motivato.
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