Sentenza n. 2701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14715/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalla concessione per l'esercizio del gioco del Bingo, la comunicazione di avvio del procedimento e il regolamento ministeriale applicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo: 1) erroneità della decisione sulla mancanza della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., sostenendo che il TAR avrebbe fondato la decisione su una carenza sopravvenuta diversa da quella contestata dall'Amministrazione e che la licenza potesse essere riferita al procuratore institorio; 2) omessa considerazione della forza maggiore, individuata nella mancata affluenza della clientela dopo la pandemia, quale giustificazione della mancata ripresa dell'attività; 3) omessa valutazione della proporzionalità della decadenza, omesso esame delle censure contro il d.m. n. 29/2000 e difetto di motivazione del provvedimento applicativo. La decadenza era stata motivata anche dalla mancata integrazione di dichiarazioni sostitutive, dal mancato integrale pagamento dei canoni e dall'insussistenza di una valida garanzia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, perché l'appellante non aveva formulato specifiche censure contro la motivata statuizione del TAR, e comunque infondato: la licenza di polizia ex art. 88 t.u.l.p.s. è personale e deve essere posseduta dal legale rappresentante della società concessionaria; non può essere sostituita o imputata a un procuratore in forza di rappresentanza, ai sensi dell'art. 8 t.u.l.p.s. La licenza costituisce una condizione minima e indispensabile per l'esercizio dell'attività e la sua personalità garantisce l'individuazione diretta del soggetto responsabile nei confronti dell'autorità, in considerazione delle esigenze di ordine pubblico. Il secondo motivo è stato respinto perché la società non ha fornito prove precise e univoche della mancata affluenza della clientela tale da rendere inevitabile la protratta chiusura. La sala si trovava in un centro commerciale molto frequentato, le altre sale bingo avevano ripreso l'attività e la concessionaria aveva disatteso l'invito dell'Amministrazione a rappresentare eventuali specifiche criticità e a individuare soluzioni. Il terzo motivo è stato respinto: la decadenza non era sproporzionata, considerata la pluralità delle violazioni e, in particolare, la gravità della mancanza della licenza del legale rappresentante e della perdurante chiusura della sala. L'art. 3 del d.m. n. 29/2000 individua ipotesi di decadenza circoscritte e oggettive, tra cui l'interruzione dell'attività non dipendente da forza maggiore, la violazione del regolamento, le gravi irregolarità amministrative e il mancato rispetto degli obblighi fiscali. Nel caso concreto tali presupposti risultavano accertati senza automatismo. È stato ritenuto infondato anche il difetto di motivazione. Le ulteriori censure sono state assorbite in ragione del carattere plurimotivato del provvedimento: è sufficiente che una ragione autonoma e idonea a sostenerlo superi il vaglio giudiziale. Le spese del grado, pari a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 88 t.u.l.p.s.
la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione
La licenza costituisce una condizione minima e indispensabile per l'esercizio dell'attività di scommesse in regime concessorio e deve riferirsi al soggetto legittimato secondo la disciplina applicabile.
art. 8 t.u.l.p.s.
le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge
La licenza di pubblica sicurezza deve essere posseduta personalmente dal legale rappresentante della società concessionaria e non può essere surrogata dalla licenza o dalla posizione di un procuratore in forza di rappresentanza.
art. 3 d.m. n. 29/2000
Prevede la decadenza dalla concessione in caso di venir meno dei requisiti previsti dal regolamento e dal bando, interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore, violazioni regolamentari, gravi irregolarità amministrative o mancato rispetto degli obblighi fiscali.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 3, comma 3, e comma 5, lett. a), della convenzione di concessione
La convenzione imponeva al legale rappresentante il possesso delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Nell'esercizio di una sala bingo in regime di concessione pubblica, la licenza di polizia prevista dall'art. 88 t.u.l.p.s. costituisce una condizione minima e indispensabile dell'attività e deve essere personalmente posseduta dal legale rappresentante della società concessionaria.
- Il carattere personale delle autorizzazioni di polizia previsto dall'art. 8 t.u.l.p.s. esclude, salvo espresse deroghe di legge, che il possesso della licenza possa essere sostituito o imputato a un procuratore o ad altro rappresentante del titolare dell'attività.
- La mancata affluenza della clientela dopo la cessazione delle restrizioni pandemiche non integra di per sé una causa di forza maggiore idonea a giustificare la protratta interruzione dell'attività, se non è dimostrata con elementi precisi e univoci riferiti alla concreta situazione dell'esercizio.
- La decadenza da una concessione può risultare proporzionata quando sia fondata su una pluralità di violazioni, tra cui la mancanza di una licenza di polizia essenziale e la perdurante interruzione dell'attività non giustificata da forza maggiore.
- Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sostenerne il dispositivo, è sufficiente che una sola ragione superi il vaglio giudiziale perché il provvedimento resti fermo e le censure contro le ulteriori ragioni divengano prive di interesse o assorbite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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