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Sentenza

Sentenza n. 4203/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con istanza di emissione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c. p. a., - dell’ordinanza n. 8 del 19 maggio 2026, notificata in data 20 maggio 2026, con la quale il Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzione/Patrimonio del Comune di Santa Cristina e Bissone ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006, la presentazione di un piano di intervento, con relativo cronoprogramma, e la successiva rimozione e recupero di presunti rifiuti presenti sull’area di proprietà, identificata al foglio n. 4, mappali nn. 10, 11, 12, 19, 20 e 21; - della nota prot. n. 3120 del 1° luglio 2026, con la quale il Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzione/Patrimonio del Comune di Santa Cristina e Bissone ha confermato il contenuto della predetta ordinanza, reiterando la richiesta di presentazione del piano di intervento e del relativo cronoprogramma e prorogando il termine per il relativo adempimento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in particolare – ove occorrer possa – della nota prot. n. 2290 del 12 maggio 2026, allegato 3 alla predetta ordinanza, con la quale ARPA Lombardia ha espresso le proprie valutazioni in merito al materiale rinvenuto sul terreno della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rilevato che l’annullamento d’ufficio disposto dal Comune ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato dalla ricorrente, facendo venir meno gli atti impugnati e i relativi obblighi. Ha quindi dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di presentazione di un piano di intervento e di successiva rimozione e recupero di presunti rifiuti, nonché nota comunale di conferma e reiterazione degli obblighi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell’area)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria dell’area ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 e la successiva nota di conferma, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. Nel corso del giudizio ha depositato una determinazione comunale del 3 settembre 2026 con la quale l’amministrazione ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per incompetenza relativa, l’ordinanza impugnata con effetti ex tunc, nonché la nota successiva nella parte in cui confermava, reiterava e differiva nel tempo gli obblighi derivanti dall’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    È la base normativa indicata nell’ordinanza comunale per imporre la presentazione del piano di intervento e la rimozione e il recupero dei presunti rifiuti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullato «d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, per il vizio di incompetenza relativa (…) l’ordinanza n. 8 del 19 maggio 2026, con effetti ex tunc dalla data della sua adozione»

    Consente all’amministrazione di annullare d’ufficio gli atti impugnati; nel caso concreto l’autotutela comunale ha rimosso con effetto retroattivo l’ordinanza e, per la parte autonoma pertinente, la nota successiva.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio viene meno l’interesse alla decisione perché l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio degli atti impugnati, disposto dall’amministrazione nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente l’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’annullamento d’ufficio con effetti ex tunc dell’atto presupposto può comportare il venir meno anche degli obblighi confermati, reiterati o differiti da un successivo atto amministrativo, quando quest’ultimo non conservi una distinta e autonoma portata provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

Testo integrale

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