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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36833/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, emesso per IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore e di un prospetto di ricostruzione dei ricavi presunti richiamato nell'atto. Il giudice regionale aveva rigettato l'appello del contribuente confermando la legittimità dell'accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per carenza assoluta di motivazione, deducendo la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che la CTR non aveva esaminato la censura sulla mancata allegazione all'avviso del prospetto ricostruttivo dei maggiori ricavi, prospetto che costituiva parte integrante dell'atto e senza il quale non era possibile conoscere analiticamente la pretesa; il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione, non più consentito dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che né la CTR né la CTP avevano accertato se il prospetto richiamato fosse stato effettivamente allegato all'avviso, nonostante tale documento avesse carattere integrativo essenziale della motivazione dell'accertamento fondato su studi di settore. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione perché verifichi la presenza o meno del prospetto e tratti le conseguenze di diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha accolto il terzo motivo. Ne è seguita la cassazione limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, affinché accerti se il prospetto di ricostruzione dei ricavi presunti fosse allegato all'avviso di accertamento e, in base a tale verifica, decida sulla validità dell'atto impositivo. La decisione di merito sulla legittimità dell'accertamento è quindi stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La censura di motivazione della sentenza tributaria va coordinata con i limiti oggi imposti al sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esistere in modo riconoscibile; il semplice dissenso sulla sua sufficienza non è più deducibile nei termini precedenti alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non più del semplice difetto di motivazione o della sua insufficienza.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 12 preleggi

    È il criterio ermeneutico richiamato dalle Sezioni Unite per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 7 l. 212/2000

    Impone l'allegazione agli atti impositivi dei documenti richiamati che siano necessari a integrare la motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento, la cui completezza deve essere verificata anche in relazione ai documenti allegati o richiamati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge fatto valere con riferimento alla mancata applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    È il quadro normativo dell'accertamento delle imposte dirette richiamato nel motivo accolto.

  • L. n. 212 del 2000

    La Corte ribadisce che il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere integralmente la pretesa tributaria mediante l'allegazione degli atti richiamati essenziali.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 possono essere censurate solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • L'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è limitata ai casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • In tema di accertamenti tributari fondati su studi di settore e motivati per relationem, il prospetto contenente i risultati della concreta applicazione dei parametri ha natura di elemento integrativo essenziale della motivazione dell'atto.
  • Se il documento richiamato dall'avviso di accertamento non risulta allegato e il contribuente non ne abbia aliunde conoscenza, l'atto può essere invalido per difetto di motivazione autosufficiente.
  • Il giudice di merito deve accertare espressamente la presenza o l'assenza dei documenti richiamati e necessari a integrare la motivazione dell'atto impositivo; la mancata verifica di tale circostanza rende erronea la decisione sulla legittimità dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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