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Ordinanza

Ordinanza n. 6799/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 350 posti di vigile del fuoco, disposta a seguito del giudizio di non idoneità fisica fondato su un deficit enzimatico ereditario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il regolamento sui requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il bando e gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria, la nomina della Commissione medica, il verbale con cui è stato giudicato non idoneo, il decreto di esclusione e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. La non idoneità è stata motivata dalla rilevazione di un deficit assoluto dell'enzima G6PDH, ricondotto dalla Commissione medica alla causa di esclusione prevista dal punto 18 dell'Allegato A al decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esaminati nel merito i motivi di ricorso; il Collegio ha ritenuto necessario accertare, mediante verificazione specialistica, la consistenza della carenza riscontrata, i suoi effetti e l'effettiva riconducibilità della condizione del ricorrente alla causa di esclusione, anche considerando se egli possa essere qualificato come portatore sano di un deficit enzimatico ereditario non ragionevolmente ostativo allo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia e ha disposto un incombente istruttorio. Ha confermato quale verificatore il Centro Microcitemie e Malattie Rare dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari e ha confermato il quesito già formulato con la precedente ordinanza del 25 febbraio 2026, n. 3496. La verificazione dovrà accertare la consistenza della carenza rilevata dalla Commissione medica, i suoi effetti quale causa di esclusione ai sensi del decreto ministeriale n. 166 del 2019 e, in concreto, se il ricorrente sia un portatore sano di un deficit enzimatico ereditario non ostativo allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco. L'attività dovrà essere eseguita entro il 30 maggio 2026; la relazione, corredata dalla documentazione utile, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata prevista la partecipazione dei difensori e di un consulente medico per parte, previo avviso. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati né sulla loro legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    È indicato quale base normativa del regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

  • d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Capo I, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 18

    Prevede la causa di esclusione per la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo; la verificazione deve accertare se la concreta condizione del ricorrente rientri effettivamente in tale previsione e se sia incompatibile con lo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da un concorso per inidoneità fisica dipende dalla riconducibilità della concreta condizione sanitaria del candidato a una causa regolamentare di esclusione, il giudice può disporre una verificazione specialistica diretta ad accertare sia la consistenza della condizione sia i suoi effettivi riflessi sull'idoneità allo svolgimento delle mansioni.
  • L'accertamento dell'idoneità fisica non può arrestarsi alla mera rilevazione di un dato clinico astratto, ma deve verificare, alla luce della concreta posizione del candidato e delle mansioni da svolgere, se la condizione sanitaria sia effettivamente ostativa all'esercizio dell'attività lavorativa.
  • Nel giudizio amministrativo, la verificazione può essere affidata a una struttura sanitaria specialistica quando la controversia richiede conoscenze tecniche qualificate sulla natura e sugli effetti di una condizione patologica.
  • Quando è disposta una verificazione, il giudice può stabilire termini, modalità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici di parte, nonché obblighi di deposito telematico della relazione, rinviando la decisione sulla domanda di annullamento all'esito dell'incombente istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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