Cassazione Civile, Ordinanza n. 20251/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva erogato prestazioni specialistiche nel mese di ottobre 2011, per il pagamento di euro 32.800,34 oltre interessi. L'ASL propose opposizione sostenendo che le somme richieste non fossero dovute. L'opposizione fu respinta in primo e secondo grado. In appello, l'ASL contestò in particolare la mancata decurtazione dell'importo riferito alla regressione tariffaria e di quello riferito allo sconto tariffario. La Corte d'appello ritenne inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 perché norma temporanea limitata al triennio 2007-2009, ed escluse che l'obbligo di sconto derivasse dal contratto, poiché il richiamo alla norma era finalizzato soltanto a determinare il tetto massimo delle prestazioni erogabili. In cassazione l'ASL articolò due motivi: con il primo dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, L. 311/2004, dell'art. 8 sexies d.lgs. 502/1992 e della DGRC n. 1269/2009, lamentando che la norma sullo sconto tariffario fosse stata ritenuta erroneamente inapplicabile perché superata dal tariffario regionale; con il secondo motivo denunciò l'erronea declaratoria di inammissibilità e infondatezza della censura, sempre in relazione alla medesima normativa statale e convenzionale, ritenuta inapplicabile per asserito superamento da parte del tariffario regionale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato una sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente aveva infatti rinunciato al ricorso in memoria illustrativa, senza che vi fosse stata accettazione della controparte. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che l'orientamento giurisprudenziale che aveva indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso, pur essendo emersa una prima pronuncia antecedente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
La Corte d'appello aveva ritenuto la disposizione inapplicabile perché avente natura temporanea e limitata al triennio 2007-2009; la Cassazione non entra nel merito, perché dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia senza accettazione.
art. 1, comma 170, L. 311/2004
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della pretesa applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario.
art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di remunerazione/prestazioni sanitarie convenzionate e determinazione dei corrispettivi.
DGRC n. 1269/2009
Atto regionale invocato dalla ricorrente come fonte della disciplina tariffaria applicabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla controparte, determina sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso in corso di giudizio, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, poiché viene meno l'interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento giurisprudenziale che ha determinato la rinuncia si sia consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere accompagnata dal rilievo sul raddoppio del contributo unificato.
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