Cassazione Penale, Sentenza n. 18194/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per detenzione e cessione di cocaina, denunciando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello nella parte in cui è stata applicata la recidiva specifica reiterata. Si è censurato che la Corte avrebbe fondato l'aumento della pericolosità sociale principalmente sulla precedente applicazione della recidiva e sul breve iato temporale tra i reati, senza accertare concretamente la maggiore pericolosità sociale come richiedono i principi consolidati di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'appello. Essa ha ritenuto che la precedente applicazione della recidiva reiterata e il modesto intervallo temporale rispetto a un analogo reato di stupefacenti dimostrino il persistere di un atteggiamento insensibile alla norma penale e quindi una pericolosità sociale più radicata. Ha altresì ritenuto legittimo il richiamo ai precedenti risalenti contro il patrimonio, in quanto alla fattispecie si affianca una tutela sociale contro l'arricchimento illecito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Riferimento alla continuazione o concorso di reati: la condotta è stata valutata come plurima esecutiva di un medesimo disegno criminoso, contribuendo alla qualificazione del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. È il capo d'imputazione principale a carico dell'imputato.
art. 17, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per sottolineare l'assenza di autorizzazione: l'illecita detenzione/cessione è stata posta fuori dalle ipotesi autorizzate.
art. 75, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per indicare le ipotesi escluse dalla fattispecie: la condotta non rientrava nelle eccezioni di legge.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale; usata per contestualizzare la richiesta di inammissibilità del ricorso.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che il delitto di cui all'art. 73, comma 1, ha anche una tutela specifica della società contro l'arricchimento illecito; ciò giustifica il richiamo ai precedenti patrimoniali come rilevanti per la pericolosità sociale.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di imputazione delle spese in caso di inammissibilità; la Corte ne trae spunto per applicare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende considerando assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La precedente applicazione della recidiva e il breve intervallo temporale tra reati dello stesso tipo possono legittimamente fondare la valutazione di aumentata pericolosità sociale: indicano persistenza di un atteggiamento insensibile alla norma penale.
- I giudici possono considerare sia i precedenti recenti che quelli più risalenti (anche per reati contro il patrimonio) quando ricostruiscono la pericolosità sociale, se esiste un nesso logico con la fattispecie attuale (es. arricchimento illecito tramite stupefacenti).
- La motivazione d'appello non deve limitarsi a un mero enunciato: tuttavia l'enfasi sulla recidiva reiterata e sullo scarso iato temporale è sufficiente se spiega come tali elementi dimostrino il persistere dell'incapacità di rispettare la norma.
- In Cassazione un ricorso che non prospetti profili di diritto con sufficiente specificità e che si limiti a contestare la valutazione della pericolosità senza ricostruire errori di diritto è spesso dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p., con possibile onere del versamento alla Cassa delle ammende.
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