Sentenza del 10/10/2019 n. 25516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Teateservizi ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Chieti n. 181/2012, relativa all'ICI 2006, non potesse essere automaticamente esteso all'annualità 2009. In particolare, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva ritenuto permanente l'inedificabilità dei terreni senza verificare se, nel 2009, fossero ancora presenti gli impedimenti urbanistici considerati nel giudizio relativo al 2006. È stato inoltre rilevato che altri precedenti giudiziari avevano valutato diversamente l'edificabilità delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Teateservizi, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la situazione dei terreni nell'anno 2009 e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che il giudicato relativo all'ICI 2006 non poteva essere esteso automaticamente al 2009, perché l'inedificabilità poteva essere stata superata da successivi atti amministrativi o da mutamenti della situazione urbanistica. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare autonomamente le prove relative all'annualità 2009.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti, ma la sua efficacia oggettiva non si estende indistintamente a ogni valutazione contenuta nella sentenza. In materia tributaria, può operare oltre la singola annualità solo per elementi stabili e durevoli del rapporto fiscale, non per fatti variabili o situazioni di fatto suscettibili di mutamento.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
La ricorrente ha utilizzato tali motivi per denunciare sia l'erronea applicazione dell'efficacia del giudicato sia la mancata verifica della situazione urbanistica concreta dell'anno 2009.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, e dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
Ai fini fiscali, un'area è edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.
Per l'ICI rileva una nozione ampia di edificabilità, basata anche sulla mera potenzialità edificatoria risultante dal piano regolatore adottato. La mancanza di opere di urbanizzazione o di strumenti attuativi non esclude necessariamente l'edificabilità fiscale.
Art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo.
La Corte richiama il principio di intangibilità del giudicato quale espressione del principio di certezza e definitività delle decisioni giudiziarie.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a tributi periodici, il giudicato di un'annualità può estendersi ad anni successivi solo quando riguarda elementi strutturali, giuridici e tendenzialmente permanenti del rapporto tributario; non si estende automaticamente a fatti suscettibili di cambiamento.
- La qualificazione urbanistica o l'inedificabilità di un terreno devono essere verificate con riferimento alla specifica annualità d'imposta, poiché possono intervenire nuovi piani, autorizzazioni o atti amministrativi capaci di modificare la situazione precedente.
- Una sentenza precedente che annulla un avviso fiscale non rende necessariamente vincolanti tutte le motivazioni utilizzate dal giudice: occorre distinguere tra il dispositivo decisorio e le valutazioni incidentali o probatorie.
- Il giudice chiamato a decidere su un'annualità diversa deve esaminare autonomamente le prove relative a quel periodo, anche se esiste una precedente sentenza tra le stesse parti.
- Ai fini ICI, l'edificabilità può sussistere anche in presenza di difficoltà attuative, mancanza di opere di urbanizzazione o assenza di strumenti urbanistici esecutivi, quando il piano regolatore adottato attribuisce all'area una potenzialità edificatoria.
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