Cassazione Penale, Sentenza n. 6395/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna la sentenza di conferma della condanna per riciclaggio sostenendo che: a) la responsabilità per riciclaggio non poteva essere accertata senza una previa valutazione giudiziale o prova minima del delitto presupposto (phishing/frode informatica); la mera ricezione di bonifici sul conto intestato al ricorrente non giustifica la sussunzione nel reato di riciclaggio in assenza di riscontri investigativi; b) richiesta di riqualificazione del fatto in 640-ter c.p. (truffa informatica), poiché, secondo il difensore, la condotta configurerebbe consumo della frode solo con il depauperamento e la successiva monetizzazione del profitto illecito.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di riciclaggio, non sia necessaria una sentenza irrevocabile di condanna del reato presupposto: è sufficiente che la materialità del reato presupposto non sia stata giudizialmente esclusa e che il giudice procedente l'abbia incidentalmente ritenuta sussistente. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, anche con fatti di causa (email inviata alla societa Lincoln Plus non proveniente dalla presunta mittente e successivi chiarimenti), che i bonifici erano provento di phishing e che il ricorrente aveva messo a disposizione il proprio conto come prestaconto per rendere difficoltosa la tracciabilità delle somme. La ricostruzione della Corte d'Appello era ritenuta coerente con la giurisprudenza di questa Corte. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Indicata come uno dei delitti presupposto le cui somme sarebbero state ricevute; la Corte territoriale ha ritenuto che le attività di phishing (collegate a reati informatici) costituiscano il presupposto rilevante per il reato di riciclaggio
art. 640 e art. 640-ter c.p.
Il reato di frode informatica (art. 640-ter) è stato considerato il delitto presupposto la cui materialità non è stata esclusa; la Corte di appello ha però escluso la riqualificazione principale in 640-ter rispetto alla condotta di riciclaggio, rilevando che il ricorrente era intervenuto in momento successivo alla consumazione della frode e aveva svolto il ruolo di prestaconto
art. 617-quater c.p.
Richiamato tra i reati presupposto i cui proventi sarebbero confluiti sul conto dell'imputato; la sua menzione serve a descrivere il quadro di reati informatici collegati al caso
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per disporre, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00)
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio non è necessaria una sentenza definitiva che accerti il reato presupposto: è sufficiente che la sua materialità non sia stata giudizialmente esclusa e che il giudice del riciclaggio l'abbia incidentalmente ritenuta sussistente sulla base degli elementi disponibili
- La mera ricezione di bonifici può integrare la base probatoria per il riciclaggio se è dimostrabile, con elementi processuali, che tali somme derivano da reati presupposto (es. phishing/frode informatica) e non si tratta di operazioni lecite
- Chi mette a disposizione il proprio conto per far transitare somme di provenienza delittuosa (cd. prestaconto) può essere responsabile del reato di riciclaggio anche se non ha partecipato alla commissione del reato presupposto
- L'assenza di querela da parte della vittima non esclude automaticamente la sussistenza del reato presupposto quando gli elementi di fatto dimostrino la condotta fraudolenta
- Un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →