Cassazione Civile, Ordinanza n. 03518/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un architetto per il pagamento di compensi professionali, poi revocato in sede di opposizione con condanna dell'opposto alla restituzione di una somma e alle spese. L'architetto propose appello; nel corso del giudizio d'appello si verificò l'interruzione del processo per il decesso del difensore delle controparti. Il ricorrente depositò un ricorso per riassunzione tramite PEC, ma la procedura telematica non andò a buon fine; egli chiese quindi la remissione in termini per un nuovo deposito. La Corte d'appello dichiarò l'estinzione del giudizio ritenendo tardiva la riassunzione, applicando il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009, e negò la remissione in termini per mancanza di prova di un'anomalia del sistema. Con il ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 190 c.p.c., per non avere assegnato i termini per memorie e repliche; (2) violazione degli artt. 301 e 305 c.p.c. e dell'art. 58 L. n. 69/2009, sostenendosi che al caso concreto fosse applicabile il precedente termine semestrale per la riassunzione, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2007, prima dell'entrata in vigore della riforma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione del termine trimestrale di riassunzione. Ha interpretato l'art. 58 L. n. 69/2009 nel senso che la nuova disciplina dell'art. 305 c.p.c. si applica solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo il 4 luglio 2009; poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2007, nel caso concreto continuava a valere il termine di sei mesi. È stata quindi cassata la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva riassunzione, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto affermato. Il primo motivo, relativo all'art. 190 c.p.c., è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello
art. 190 c.p.c.
la Corte d'appello non aveva assegnato i termini per conclusionali e repliche; il motivo è poi rimasto assorbito
art. 301 c.p.c.
richiamato in relazione all'interruzione del processo
art. 303 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto applicato dalla Corte d'appello
art. 305 c.p.c.
disciplina la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto; nel testo previgente prevedeva il termine semestrale, poi ridotto a tre mesi dalla riforma del 2009
art. 307 c.p.c.
richiamato nel provvedimento di estinzione del giudizio
art. 153, comma 2 c.p.c.
invocato in tema di rimessione in termini per causa non imputabile
art. 58 L. 18.6.2009, n. 69
norma transitoria interpretata nel senso che la nuova disciplina processuale si applica ai soli giudizi di primo grado introdotti dopo il 4 luglio 2009
art. 46, comma 14, L. 18.6.2009, n. 69
ha modificato l'art. 305 c.p.c. riducendo il termine di riassunzione da sei a tre mesi
Massime di principio
- Quando una norma processuale sopravvenuta modifica il termine per la riassunzione del processo interrotto, la sua applicazione va verificata alla luce della disciplina transitoria: occorre guardare alla data di introduzione del giudizio di primo grado, non alla data di instaurazione dell'appello o della fase successiva.
- L'espressione "giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore" di una riforma processuale va intesa, in mancanza di diversa indicazione, come riferita ai giudizi introdotti in primo grado dopo tale data, salvo espresse eccezioni transitorie.
- Se il giudizio di primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma che ha ridotto il termine di riassunzione, continua ad applicarsi il termine previgente anche nelle fasi di gravame.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione è viziata da error in procedendo se si applica un termine processuale non dovuto in base alla disciplina transitoria.
- Quando la decisione di merito è annullata per un vizio processuale assorbente che definisce la causa in rito, le ulteriori censure sulla gestione della fase processuale diventano assorbite.
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