Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione delle norme emergenziali (art. 23-bis e art. 24, commi 6-bis e 6-sexies d.l. 137/2020 conv. nella l. 176/2020 e norme correlate) e carenza di motivazione per non aver fissato l'udienza di trattazione orale nonostante la richiesta difensiva tempestiva inviata a mezzo PEC; (2) vizio motivazionale sul diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su un precedente attribuito all'imputato ma relativo a un suo omonimo; (3) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 4 della l. 110/1975.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (lesione del diritto di difesa per mancata fissazione dell'udienza orale nonostante la richiesta tempestiva via PEC entro il termine perentorio), ha accertato la nullità del procedimento di merito per violazione del contraddittorio (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23-bis e art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, d.l. 137/2020 (conv. nella l. 176/2020)
Disciplina emergenziale sulle modalità di trattazione dei procedimenti e la possibilità di procedere cartolarmente o con trattazione orale su richiesta: la Corte ha ritenuto che la richiesta tempestiva di trattazione orale, inoltrata mediante i canali telematici previsti, imponesse la fissazione dell'udienza orale e che il mancato rispetto abbia inciso sul diritto di difesa.
art. 23, comma 3, d.l. n. 149/2020
Fissa il termine perentorio (quindici giorni liberi) per la richiesta di trattazione orale nei procedimenti in regime emergenziale: la difesa ha rispettato tale termine e la mancata fissazione dell'udienza ha determinato l'illegittimità del procedimento camerale.
art. 111 Costituzione
Tutela del diritto al giusto processo e al contraddittorio: la decisione ha ritenuto violato questo principio per l'impossibilità della difesa di esporre le proprie conclusioni in udienza.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo: la Corte ha ritenuto che l'assenza di trattazione orale, nonostante la richiesta tempestiva, abbia leso il diritto a un giusto processo sancito dalla CEDU.
art. 178 e art. 180 cod. proc. pen.
Previsione della nullità di atti processuali e delle relative conseguenze: la Corte ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale deducibile anche in sede di cassazione.
artt. 163, 164 e 165 cod. proc. pen.
Norme relative all'accertamento dei precedenti penali e all'efficacia delle sentenze ai fini dell'applicazione di benefici; citate nel secondo motivo del ricorso come base della censura sul diniego della sospensione condizionale per presunto precedente, benché la Corte di legittimità abbia assorbito tale motivo subordinatamente al primo.
art. 4, comma 4, l. 110/1975
Previsione dell'attenuante speciale per detenzione armi: il terzo motivo lamentava carenza di motivazione nella mancata concessione di tale attenuante; la questione non è stata però risolta nel merito essendo assorbita dal giudizio di nullità.
Massime di principio
- Se la difesa inoltra tempestivamente, nei termini perentori previsti dalla normativa emergenziale, richiesta di trattazione orale tramite i canali telematici indicati, il tribunale o la corte deve tenerne conto: la mancata fissazione dell'udienza orale può integrare una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- La mancata partecipazione difensiva per ragione di una richiesta formale tempestiva di udienza orale, non accompagnata dalla presentazione di conclusioni scritte, non può essere fatta valere dal giudice come mancanza di difesa; il rimedio è la declaratoria di nullità e l'annullamento con rinvio.
- In presenza di contestazione fondata su precedenti a carico dell'imputato, il giudice deve verificare l'identità personale; l'uso di precedenti attribuiti a un omonimo può costituire vizio motivazionale su misure e benefici (es. sospensione condizionale) e deve essere tempestivamente contestato dal difensore con attestazioni documentali.
- Le doglianze relative alla carenza di motivazione su attenuanti o su valutazioni di responsabilità vanno articolate chiaramente e, se collegate a violazioni procedurali rilevanti (es. mancata trattazione orale), possono essere assorbite dal giudice di legittimità se quest'ultimo annulla per vizi procedurali.
- Per prevenire il rischio di decisioni 'cartolari' non volute, il difensore dovrebbe, oltre a richiedere l'udienza orale per PEC, conservare prova di avvenuto invio e, se possibile, depositare comunque conclusioni scritte nei termini perentori (quando non pregiudichi la strategia difensiva).
- In caso di violazione del diritto al contraddittorio determinata da procedure emergenziali, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio e la celebrazione di un nuovo giudizio con piena possibilità di esercitare la difesa.
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