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Sentenza

Sentenza n. 6315/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III°, nella parte in cui non include parte ricorrente; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria. per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202303719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del 30 gennaio 2023 e relativi atti della procedura di trasferimento al III anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nella parte in cui le ricorrenti non erano collocate in posizione utile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e ateneo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, iscritte al secondo anno di medicina presso un ateneo estero con sede a Tirana, hanno impugnato in forma collettiva la graduatoria per il trasferimento ad anni successivi al primo. Hanno dedotto l'ammissibilità del ricorso collettivo per l'analogia delle posizioni e delle doglianze, escludendo un conflitto di interessi tra loro. Nel merito hanno denunciato violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria per errori nel conteggio dei crediti formativi e nella valutazione degli esami sostenuti, violazione dei criteri fissati dal bando, nonché violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, legittimo affidamento e giusto procedimento, in ragione dell'omessa verbalizzazione delle operazioni valutative, della mancata predisposizione di una scheda individuale per ciascuna candidata, della pubblicazione diretta dei soli esiti e del mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando. In sede cautelare era stata chiesta l'ammissione con riserva, ma la domanda era stata respinta per mancanza del periculum in mora. Nel corso del giudizio due ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso e una terza ha manifestato l'intenzione di rinunciare. Quanto alla quarta ricorrente, il giudice ha rilevato il decorso del tempo, lo stato avanzato del corso di studi e l'inerzia successiva all'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., traendone elementi per ritenere sopravvenuto il difetto di interesse.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla graduatoria e alla procedura valutativa. Per tre ricorrenti ha rilevato il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione delle dichiarazioni di rinuncia depositate o dell'intenzione di rinunciare. Per la quarta ricorrente ha ritenuto che il decorso del tempo e lo stato avanzato degli studi rendessero non più utile una pronuncia sul trasferimento al III anno; l'inerzia mantenuta dopo l'avviso del possibile profilo di improcedibilità è stata valorizzata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della definizione in rito e della mancata opposizione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede anche la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto la domanda di ammissione con riserva è stata respinta per carenza di tale presupposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha sottoposto alle parti il possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ha valutato il comportamento successivo della parte ricorrente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia, il giudice può desumere dal comportamento inerte della parte argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, la pronuncia richiesta non è più utile alla parte ricorrente; tale utilità deve sussistere fino alla decisione.
  • Il decorso di un considerevole lasso di tempo e l'avanzato stato del percorso universitario possono dimostrare il venir meno dell'interesse a ottenere il trasferimento a un anno di corso ormai superato o non più attuale.
  • La rinuncia formalmente manifestata da alcune parti determina, in applicazione del principio dispositivo, il venir meno del loro interesse alla decisione nel merito e giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Anche in assenza di una rinuncia formalmente perfezionata, il comportamento inerte della parte, valutato insieme al decorso del tempo e alle circostanze concrete, può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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