Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 192/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona che aveva escluso la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625, comma 1, n. 2, c.p.) relativa alla manomissione delle placche antitaccheggio e aveva assolto per non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Il ricorso denunciava erronea interpretazione della norma aggravante da parte del Tribunale, in dissenso rispetto alla prevalente giurisprudenza che considera integrata l'aggravante quando venga impiegata energia per vincere lo strumento di difesa della cosa (es. rottura o manomissione della placca antitaccheggio), nonché l'erronea valutazione costituzionalmente orientata del primo giudice che aveva ritenuto necessario che la violenza determinasse lesione o pericolo di altri beni giuridici rilevanti (ordine pubblico, incolumità, proprietà).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha richiamato la consolidata giurisprudenza che riconosce l'aggravante della violenza sulle cose quando si eserciti energia per vincere lo strumento posto a difesa della merce (es. manomissione/rottura della placca antitaccheggio), e ha escluso la tesi del Tribunale che richiedeva la messa in pericolo di altri beni costituzionalmente rilevanti. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti. La Corte ha inoltre osservato che, con la sussistenza dell'aggravante, non sarebbe stata applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, codice penale

    La Corte conferma che l'aggravante della "violenza sulle cose" si configura anche quando l'energia sia esercitata sullo strumento di difesa della cosa (es. placca antitaccheggio), purché produca una conseguenza sullo strumento (rottura, guasto, mutamento) che renda necessaria attività di ripristino

  • art. 624 codice penale

    Norma base sul delitto di furto; richiamata nel quadro dell'imputazione di tentato furto pluriaggravato

  • art. 56 codice penale

    Riguarda il tentativo; richiamata perché il fatto contestato era tentato furto

  • art. 131-bis codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la sua applicazione può essere esclusa se la sussistenza di circostanze aggravanti porta la pena maxima oltre i limiti che renderebbero applicabile la non punibilità

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Fondamento normativo del motivo di cassazione dedotto (violazione di legge) relativo all'esclusione dell'aggravante

  • art. 173, d. att. cod. proc. pen.

    Norma tecnica processuale che ha limitato l'oggetto del motivo di ricorso nella forma richiesta

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel procedimento

Massime di principio

  • La manomissione di dispositivi di protezione della merce (es. placche antitaccheggio) integra l'aggravante della violenza sulle cose quando l'azione produca rottura, guasto o mutamento dello strumento, anche se l'oggetto danneggiato ha scarso valore economico.
  • La rilevanza costituzionale della norma penale non impone che la violenza sulle cose metta in pericolo altri beni giuridici: è sufficiente che si tratti di energia volta a vincere lo strumento di difesa della cosa altrui.
  • Il valore economico del bene danneggiato è elemento rilevabile in sede di determinazione della pena o nel bilanciamento con circostanze attenuanti, ma non esclude di per sé la sussistenza dell'aggravante.
  • La sussistenza di una o più circostanze aggravanti può precludere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità quando il quadro aggravatorio innalzi la pena edittale oltre i limiti che consentirebbero l'applicazione di tale causa.
  • In situazioni analoghe il giudice deve fare riferimento alla giurisprudenza consolidata che considera la manomissione degli strumenti di difesa della cosa come elemento aggravante, valutando la necessità di ripristino del dispositivo come indice di violenza sulle cose.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.