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Ordinanza

Ordinanza n. 11831/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 32135 dd. 18 dicembre 2025 di rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso per reingresso in Italia, presentata in data 9 dicembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia in -OMISSIS- in data 18 dicembre 2025 e notificato al ricorrente in data 24 dicembre 2025, e del parere negativo al rilascio del visto di estremi, data e contenuto integrale sconosciuti, reso dalla Questura di -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento di rigetto e mai notificato, costituente atto presupposto del diniego ui avversato, nonché di ogni altro atto e parere presupposto, preordinato, preparatorio, connesso e consequenziale sia noto che ignoto in quanto lesivo dell'interesse del ricorrente;

Giustizia amministrativa202603267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per reingresso in Italia, connesso parere negativo della Questura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia, notificato il 24 dicembre 2025, con cui è stata respinta la domanda di visto di ingresso per reingresso presentata il 9 dicembre 2025. È stato inoltre impugnato il parere negativo della Questura, richiamato quale atto presupposto e non notificato, nonché ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale. Dal parere della Questura del 18 dicembre 2025 risulta che il ricorrente sarebbe titolare di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 30/2007; il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati circa l'eventuale adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento di revoca di tale titolo. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con l'annullamento o la sospensione del diniego. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione dell'Interno, onerandola di depositare documentati chiarimenti sull'eventuale intervenuta revoca del titolo di soggiorno a tempo indeterminato asseritamente posseduto dal ricorrente. Il deposito deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 14 gennaio 2027. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 30/2007

    titolo di soggiorno a tempo indeterminato

    La norma è richiamata nel parere negativo della Questura quale base normativa del titolo di soggiorno di cui il ricorrente risulterebbe titolare; l'ordinanza non ne chiarisce ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, nel contesto della tutela cautelare, di fissare la data di discussione del ricorso nel merito quando la sollecita definizione della causa costituisce adeguata tutela per la parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di un diniego di visto dipende dall'accertamento dell'eventuale revoca di un titolo di soggiorno del richiedente, il giudice può disporre un incombente istruttorio, imponendo all'amministrazione competente il deposito di chiarimenti documentati sul provvedimento di revoca e sui relativi presupposti.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito può costituire una forma adeguata di tutela cautelare, tale da rendere non necessaria, in via immediata, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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