Sentenza n. 577/2026 - Palermo, Sezione 5
Ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 232.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato un’anzianità contributiva utile ai fini del TFS superiore a 35 anni e aver compiuto almeno 55 anni di età. L’INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza computare i sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990. Dopo una diffida e messa in mora rimasta senza riscontro, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS, la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, nonché interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sui sei scatti, sostenendo che il beneficio spetta anche in caso di collocamento a domanda quando siano posseduti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, oltre a eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione passiva dell’INPS, quale unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio. Nel merito, ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel senso che il beneficio dei sei scatti, previsto per il personale contemplato dalla norma, è esteso dal comma 2 anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Poiché dalla documentazione risultava che il ricorrente era stato collocato a domanda e possedeva entrambi i requisiti, il giudice ha accertato il suo diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti del 2,5% ciascuno. L’INPS è stato condannato alla riliquidazione, al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472
sei scatti del 2,5% ciascuno
Il comma 1 prevede il beneficio ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita in caso di cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 lo estende al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232
Ha introdotto nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 la disciplina rilevante dei sei scatti stipendiali.
art. 26 c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il personale che chieda il collocamento in quiescenza ha diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La legittimazione passiva nelle controversie relative al calcolo, alla liquidazione e alla corresponsione del trattamento di fine servizio spetta all’ente previdenziale competente, quale soggetto tenuto a determinare e pagare la prestazione.
- Accertato il diritto al beneficio, l’ente previdenziale deve riliquidare il TFS, corrispondere le differenze risultanti e versare gli interessi e la rivalutazione sino al soddisfo.
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