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Sentenza

Sentenza n. 1190/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 8020/2024 pubblicata in data 26.11.2024, nel giudizio recante R.G. n. 19309/2023, notificata all’Amministrazione in data 16.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 8020/2024, relativa all'accredito di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche riconosciute, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 8020/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 16 dicembre 2024 e, secondo quanto dedotto, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato e notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale deve conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertato il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario, su istanza della ricorrente, dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure fino all'adempimento del commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di provvedere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 3, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di penalità di mora proposta dalla ricorrente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, una somma di denaro; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto necessario prima di procedere all'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2021

    La penalità di mora decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o con quello eseguito dal commissario ad acta; la nomina del commissario non elimina il potere dell'Amministrazione di provvedere spontaneamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di attribuire una determinata utilità conserva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risulti l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato; l'adempimento può quindi essere effettuato dall'Amministrazione anche dopo la nomina e prima dell'intervento sostitutivo del commissario.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato e decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, fino all'adempimento spontaneo o a quello eseguito dal commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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