Cassazione Penale, Sentenza n. 47005/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (artt. 74 d.P.R. 309/1990, 125 e 292 c.p.p.) e vizi di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, lamentando che il Tribunale del riesame aveva confermato la misura basandosi su generiche dichiarazioni del collaboratore Santo Mirarchi prive di riscontri individualizzanti e su elementi indiziari insufficienti a dimostrare la stabile adesione del ricorrente al sodalizio e le concrete esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame confusa e carente, con lacune logiche e senza un chiaro percorso valutativo circa la posizione specifica di Antonio Abbruzzese. È stato osservato che non vi sono elementi diretti e specifici (dalle dichiarazioni dei collaboratori o dalle intercettazioni) che dimostrino la "adesione stabile" del ricorrente all'associazione e il suo ruolo/contributo operativi. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.), con ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del tribunale; qui utilizzata quale titolo del giudizio in cui è stata impugnata la misura (il Tribunale adito ai sensi dell'art. 309). La Corte richiama l'applicazione della procedura di riesame e il rinvio per nuovo giudizio ai sensi del comma 7.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che riguarda le imputazioni collegate al traffico di stupefacenti; nell'atto è il capo d'imputazione (associazione finalizzata allo spaccio di cocaina) per cui è stata disposta la cautela.
art. 125 c.p.p.
Norma processuale menzionata nella doglianza; in sede decisoria la Corte non ritiene soddisfatte le condizioni probatorie richieste per la conferma della misura, richiamando l'esigenza di motivazione logica e puntuale.
art. 292 c.p.p.
Altro riferimento procedurale indicato dal ricorrente tra le presunte violazioni; la Corte, valutando la motivazione, accoglie le censure sulla carenza del percorso argomentativo del Tribunale del riesame.
art. 273 c.p.p.
Richiamata dalla Corte nella valutazione dei requisiti indiziari del reato associativo: secondo la giurisprudenza citata e l'interpretazione della Corte, per il reato associativo è necessario riscontrare, anche a livello indiziario, la 'adesione stabile' ossia un patto reciprocamente vincolante e contributo permanente del singolo al sodalizio; la motivazione del Tribunale è ritenuta insufficiente a dimostrare tale elemento rispetto al ricorrente.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Disposizione richiamata dalla Corte per disporre il rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio di riesame dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 94 c.p.p.
Norma richiamata con riferimento agli adempimenti di cancelleria e alle comunicazioni da effettuare a seguito della decisione; la Corte dispone gli adempimenti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Per confermare una misura cautelare per reati associativi è necessario che la motivazione indichi elementi specifici e individualizzati che colleghino il singolo indagato al patto criminoso e al contributo stabile che fonda il reato associativo; mere tracce contestuali non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri individualizzanti quando sono utilizzate come fondamento per misure restrittive; la loro generica valorizzazione senza corroborazioni può rendere la motivazione insufficiente.
- La corte di riesame deve seguire un percorso logico e comprensibile: descrivere fonti probatorie, collegarle espressamente alla posizione dell'indagato e motivare perché tali elementi realizzano i requisiti legali per la misura cautelare (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato).
- In presenza di lacune motivazionali la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, non necessariamente per revocare definitivamente la misura; è quindi possibile ottenere un nuovo esame che colmi le carenze evidenziate.
- Nel valutare la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, il giudice deve dare rilievo alle prove che attestano la continuità e l'operatività del ruolo dell'indagato nel gruppo, non solo all'esistenza generale del sodalizio.
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