Sentenza del 28/09/2017 n. 3851 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Opzione di adeguamento agli studi di settore - Erronea compilazione della dichiarazione - Correzione con dichiarazione integrativa - Tardività della presentazione - Inefficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’opzione per l’adeguamento agli studi di settore fosse stata indicata nella dichiarazione per errore e che tale errore fosse stato successivamente corretto mediante dichiarazioni integrative. Chiedeva quindi che le dichiarazioni integrative producessero effetti e che venissero meno le pretese risultanti dalle cartelle di pagamento.
La decisione
Le dichiarazioni integrative sono state ritenute inefficaci perché presentate dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, è stata esclusa l’applicazione retroattiva della disciplina che ha ampliato i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative, quando l’emissione delle cartelle o la presentazione delle dichiarazioni era avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova norma e l’accertamento risultava già concluso. La pretesa dell’Amministrazione è pertanto rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Norma che ha allungato i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.
L’ampliamento dei termini per correggere la dichiarazione non opera retroattivamente quando l’accertamento era già concluso o erano già state emesse e notificate le cartelle di pagamento.
Massime di principio
- La correzione di un’opzione dichiarativa tramite dichiarazione integrativa deve avvenire tempestivamente e, in linea generale, prima che l’Amministrazione notifichi gli atti impositivi o le cartelle fondati sulla dichiarazione originaria.
- La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per neutralizzare retroattivamente una pretesa tributaria già formalizzata dall’Ufficio.
- L’ampliamento legislativo dei termini per presentare dichiarazioni integrative non si applica automaticamente a situazioni già esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
- In caso di errore nella scelta dell’adeguamento agli studi di settore, è essenziale verificare la data della dichiarazione correttiva, la data di notifica degli atti e lo stato del procedimento di accertamento.
- La possibilità di correggere una dichiarazione non è illimitata: l’integrazione può risultare inefficace se presentata quando la pretesa fiscale è già stata definitivamente cristallizzata.
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