Cassazione Civile, Sentenza n. 6859/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva riclassato un immobile sito nella microzona Salario-Trieste di Roma, elevandolo dalla categoria A/4, classe 4, alla categoria A/1, classe 3. Contestava che l'atto, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, non indicasse le ragioni specifiche del nuovo classamento con riguardo alle caratteristiche dell'immobile. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3058/2018 depositata il 9 maggio 2018, aveva invece accolto l'appello e dichiarato illegittimo l'avviso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004: sosteneva che, trattandosi di revisione parziale delle rendite volta a correggere sperequazioni nella microzona, non fosse necessaria una motivazione specifica riferita al singolo immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato l'unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha ribadito che, nel riclassamento effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, il riferimento al significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e agli atti amministrativi presupposti non basta, se non permette di comprendere quali elementi concreti abbiano inciso sul classamento della singola unità. La motivazione deve rendere conoscibili le specifiche ragioni della riclassificazione, con riferimento agli elementi indicati dall'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, tra cui la qualità urbana e ambientale della zona e le caratteristiche edilizie dell'edificio e dell'unità immobiliare. Poiché la CTR aveva accertato che l'avviso non indicava le caratteristiche specifiche dell'immobile, il nuovo classamento e la rideterminazione della rendita sono stati ritenuti illegittimi. Le spese processuali sono state compensate, in considerazione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente ai contribuente d evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del conteste nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.
Il riclassamento fondato sulla revisione parziale delle microzone è motivato solo se, oltre ai parametri generali e agli atti amministrativi di riferimento, rende conoscibili gli elementi concreti che hanno determinato la diversa classificazione della singola unità.
art. 8 D.P.R. n. 138/1998
In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.
La motivazione deve esplicitare gli elementi concreti rilevanti per il classamento, tra cui qualità urbana e ambientale della microzona e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato; tali ragioni delimitano anche l'oggetto del successivo giudizio e non possono essere sostituite in causa da motivi diversi.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, il riferimento al significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e agli atti amministrativi presupposti non è, da solo, sufficiente a motivare l'attribuzione di una nuova categoria o rendita alla singola unità immobiliare.
- L'atto di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla classificazione della singola unità, con riferimento alla qualità urbana del contesto, alla qualità ambientale della zona e alle caratteristiche edilizie dell'edificio e dell'immobile, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e predisporre le difese.
- Le ragioni specifiche esposte nell'atto di riclassamento delimitano l'oggetto dell'eventuale contenzioso; l'Amministrazione non può sostenere in giudizio cause diverse da quelle enunciate nell'atto.
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