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Sentenza

Sentenza n. 4503/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVVP poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “Angioma venoso polso sinistro sottoposto a trattamento sclerosante con residua pervietà dei vasi venosi (cod. 63)”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria; ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, oncernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 63” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Giustizia amministrativa202515092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sull'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato AVVP per angioma venoso al polso sinistro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale e candidato per l'aliquota di 1.465 posti riservata ai cittadini italiani, ha impugnato il giudizio con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici lo aveva dichiarato inidoneo per la diagnosi di angioma venoso al polso sinistro, già sottoposto a trattamento sclerosante, con residua pervietà dei vasi venosi, ricondotta al codice 63 della direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014. Ha censurato il giudizio di inidoneità e gli atti presupposti, nonché, ove interpretati in senso sfavorevole, il d.m. 4 giugno 2014, il bando di concorso e le norme tecniche della procedura. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha disposto verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La verificazione ha accertato l'idoneità psico-fisica del candidato ai fini della partecipazione al concorso. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dall'accertamento della Commissione medica, svolto con rigoroso metodo scientifico e apparentemente esente da illogicità o irrazionalità. In ragione dell'esito positivo della verificazione, ha annullato il provvedimento di inidoneità. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese e competenze di giudizio, oltre accessori, nonché di 500 euro per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • artt. 580 e 582 d.P.R. 90/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati dal bando quali disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica.

  • d.m. 4 giugno 2014

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha approvato le direttive tecniche richiamate dal bando per l'accertamento delle imperfezioni e infermità e per la definizione del profilo sanitario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In una controversia relativa all'idoneità psico-fisica per l'accesso a un concorso militare, l'accertamento tecnico disposto dal giudice può fondare l'annullamento del giudizio amministrativo di inidoneità quando l'organo verificatore accerti l'idoneità del candidato ai fini della procedura concorsuale.
  • Il giudice amministrativo può recepire la verificazione medico-legale quando essa sia condotta con rigoroso metodo scientifico e non presenti profili di illogicità o irrazionalità; l'esito positivo della verificazione può prevalere sul precedente giudizio sanitario amministrativo e comportarne l'annullamento.
  • L'accertamento giudiziale dell'idoneità psico-fisica determina l'annullamento del provvedimento di inidoneità impugnato, senza che il giudice debba sostituirsi all'amministrazione oltre quanto necessario per la riedizione degli effetti concorsuali conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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