Sentenza n. 2742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 943/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 943/2024 che aveva annullato la clausola del bando attributiva di 0,50 punti per ogni mese di servizio presso la Fondazione e modificato la graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (candidato concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un concorso pubblico della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente nei servizi generali. La graduatoria collocava l'appellante al primo posto con 30 punti e l'originario ricorrente al secondo con 29 punti; il primo aveva ottenuto 5 punti grazie all'art. 10 del bando, che attribuiva 0,50 punti per ogni mese di servizio presso la stessa Fondazione. Il candidato secondo classificato aveva impugnato la graduatoria e la clausola, sostenendo che il servizio interno dovesse operare soltanto come titolo di preferenza a parità di merito, secondo il CCNL e il regolamento interno, e che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo fosse irragionevole e discriminatoria rispetto alle esperienze maturate presso altri enti analoghi. Aveva inoltre contestato il possesso, da parte dell'appellante, dei requisiti professionali e la valutazione dei titoli. L'appellante ha dedotto sette motivi: tardività dell'impugnazione della clausola del bando; erroneità dell'annullamento della clausola per violazione del CCNL; difetto di legittimazione del candidato a invocare il CCNL; erroneità del rigetto del ricorso incidentale relativo al possesso dei requisiti professionali dell'altro candidato; omessa pronuncia o erronea valutazione sulla quantificazione dei punti attribuiti all'altro candidato; erronea applicazione delle regole sull'ordine di esame del ricorso incidentale; necessità di rinnovare integralmente la procedura concorsuale. L'appellato ha sostenuto che la clausola fosse lesiva solo con la sua concreta applicazione, che il regolamento e il CCNL imponessero di considerare il servizio interno come mero titolo di preferenza, che la previsione fosse comunque sproporzionata e irragionevole, e che fossero corretti sia il riconoscimento dei requisiti professionali sia l'attribuzione dei quattro punti per l'esperienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha confermato, anzitutto, la tempestività del ricorso di primo grado, rilevando che la clausola del bando era divenuta lesiva soltanto quando aveva ricevuto concreta applicazione mediante l'attribuzione del punteggio specifico, rendendo attuale la lesione. Nel merito, ha ritenuto illegittima la previsione dell'art. 10 del bando. Il regolamento di selezione richiamava il CCNL, il quale qualificava il servizio prestato presso la Fondazione per almeno 18 mesi come mero titolo di preferenza a parità di merito. Tale disciplina, considerata precisa e tassativa, non consentiva di trasformare il servizio interno in un titolo valutabile con punteggio aggiuntivo. L'attribuzione di 0,50 punti per ogni mese di servizio presso la Fondazione violava quindi la cornice normativa applicabile e alterava la parità di trattamento tra candidati interni ed esterni. In ogni caso, anche prescindendo dall'efficacia vincolante del CCNL, il criterio era autonomamente illegittimo per irragionevolezza e sproporzione: riconosceva fino a 6 punti per anno e fino a 12 punti complessivi per il servizio presso il Teatro di Cagliari, mentre le esperienze pluriennali presso altri datori di lavoro o altre Fondazioni lirico-sinfoniche ricevevano punteggi molto inferiori. Il meccanismo aveva prodotto, con soli otto mesi di servizio interno, un vantaggio di cinque punti idoneo a sovvertire la graduatoria. Il motivo relativo alla legittimazione a invocare il CCNL è stato ritenuto comunque inidoneo a modificare l'esito, essendo già decisiva l'illegittimità sostanziale della clausola. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso incidentale: la documentazione relativa alle mansioni di tecnico del suono e lounge technician sulle navi da crociera dimostrava attività di movimentazione, assemblaggio, smontaggio e manutenzione di strumenti, arredi e attrezzature, per oltre 24 mesi. Ha inoltre ritenuto corretta l'attribuzione di quattro punti per l'esperienza professionale, poiché il bando imponeva il computo per annualità e considerava annualità piena ogni anno con almeno sette mesi di servizio; il candidato aveva maturato dieci annualità utili. Il TAR non era tenuto a esaminare ulteriormente il motivo relativo alla riduzione dei punti, poiché, anche detraendo cinque punti all'appellante, il candidato ricorrente avrebbe mantenuto un interesse concreto al miglior posizionamento. Non era necessario annullare l'intera procedura: l'annullamento della sola clausola illegittima era sufficiente e l'appellante non aveva indicato ulteriori ragioni di caducazione integrale. I motivi riproposti dall'appellato non sono stati esaminati perché assorbiti dalla conferma del rigetto dell'appello. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 10 del bando di concorso
0,50 punti per ogni mese di servizio pregresso svolto presso la Fondazione; l'esperienza professionale è valutata in anni e i periodi inferiori a 7 mesi non sono computati come annualità
La clausola è stata ritenuta illegittima nella parte in cui attribuiva un punteggio aggiuntivo sproporzionato per il servizio presso la stessa Fondazione; la medesima disposizione è stata interpretata nel senso che ogni anno con almeno sette mesi di servizio costituisce un'annualità piena.
Art. 3 del bando di concorso
esperienza di almeno 24 mesi nel settore della movimentazione di oggetti e/o arredi e del carico e scarico
Il requisito è stato ritenuto posseduto sulla base delle mansioni documentate di movimentazione, assemblaggio, smontaggio e manutenzione di attrezzature e arredi svolte sulle navi da crociera.
Art. 1 CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche
il servizio prestato nella Fondazione per almeno 18 mesi costituisce titolo di preferenza a parità di merito
La previsione è stata considerata precisa e tassativa: il servizio interno rileva esclusivamente come titolo di preferenza in caso di parità di punteggio e non può essere trasformato in un titolo attributivo di punteggio aggiuntivo.
Art. 3 del Regolamento di selezione della Fondazione
richiamo al CCNL per i titoli di preferenza
Il regolamento costituisce, insieme al CCNL richiamato, una cornice vincolante per la redazione del bando; la clausola concorsuale non può derogare o sovvertire tale disciplina.
Massime di principio
- Una clausola del bando che stabilisce criteri di valutazione non immediatamente lesivi diviene impugnabile quando riceve concreta applicazione e incide attualmente sulla posizione del concorrente mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio o altro effetto pregiudizievole.
- Quando il regolamento di un ente richiama una disciplina collettiva che qualifica il servizio prestato presso l'ente banditore come mero titolo di preferenza a parità di merito, il bando non può attribuire a quel medesimo servizio un punteggio aggiuntivo nella fase di valutazione comparativa.
- Anche quando non sia ravvisabile una diretta violazione della disciplina collettiva, è illegittima per irragionevolezza e sproporzione la clausola concorsuale che attribuisca al servizio interno un peso tale da sovvertire il confronto meritocratico e discriminare le esperienze maturate presso enti omologhi.
- La discrezionalità dell'amministrazione nella definizione dei criteri concorsuali deve essere esercitata entro i limiti derivanti dalle fonti normative e regolamentari applicabili e non può introdurre, senza adeguata giustificazione, un vantaggio competitivo sproporzionato per i candidati già impiegati presso l'ente banditore.
- Ai fini del possesso di un requisito professionale descritto attraverso le mansioni concretamente svolte, l'esperienza può essere valutata sulla base delle attività effettivamente documentate, anche se il titolo formale della posizione lavorativa non coincide con quello indicato nel bando, quando risultino mansioni sostanzialmente coerenti con il requisito richiesto.
- Quando il bando stabilisce che l'esperienza è computata per annualità e considera utile ogni anno con almeno una determinata soglia minima di mesi, ciascun anno che raggiunga tale soglia deve essere computato come annualità piena, secondo il dato testuale della lex specialis.
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