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Ordinanza

Ordinanza n. 648/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della ordinanza di demolizione n. 182/2024 del 3.9.2024, recante prot. n. 0047232 del 13.9.2024, successivamente notificata, con cui il Comune di Aversa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nella “realizzazione di un box auto chiuso con porta in ferro ed opere di finitura dell’autorimessa condominiale interrata dell’edificio di via Cilea n. 39/41”, nonché il rispristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica; b) della nota prot. n. 0021631 del 16.4.2024, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla emissione della ordinanza di demolizione di cui al precedente punto sub a); c) di ogni altro atto connesso, consequenziale, precedente, prodromico, successivo, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso n. 335/2025 del 22.12.2025, recante prot. n. 0079333, successivamente notificata il 12.1.2026, con cui il Comune di Aversa ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate con contestuale ordine di sgombero; b) dell’ordinanza prot. n. 0079372 del 22.12.2025, con cui il Comune di Aversa ha ordinato e ingiunto al sig. Falco Maurizio il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione di € 2.000,00 entro il termine di 30 giorni dalla notifica; c) di ogni altro atto connesso, consequenziale, precedente, prodromico, successivo, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, segnatamente: 1) del verbale n. 80/2025 di constatazione di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, reso dal Comando della Polizia Municipale di Aversa in data 18.3.2025.

Giustizia amministrativa202405709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive, nonché ordinanze successive di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sgombero, immissione in possesso e sanzione pecuniaria per inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa alla realizzazione di un box auto chiuso e di opere di finitura nell’autorimessa condominiale interrata, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di sgombero, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e immissione in possesso delle opere abusive, l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per inottemperanza all’ordine di demolizione e il verbale di constatazione dell’inottemperanza. In sede cautelare, la questione decisiva rilevata dal TAR riguarda il fatto che l’area oggetto dell’acquisizione è di proprietà condominiale e che gli atti successivi sono stati notificati soltanto al ricorrente, quale responsabile dell’opera abusiva, sebbene gli effetti dell’ordinanza di acquisizione incidano anche sulle posizioni giuridiche di tutti i condomini.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso gli atti impugnati. Ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, che l’acquisizione riguardi un’area condominiale e produca effetti anche nei confronti degli altri condomini, i quali non risultano destinatari delle notifiche. Di conseguenza, ha ordinato al Comune di Aversa di rinnovare il procedimento mediante notificazione a ciascun condomino degli atti oggetto di causa. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati e disporre la rinnovazione procedimentale.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale riguarda un’area di proprietà condominiale, l’amministrazione deve considerare e coinvolgere nel procedimento tutti i condomini i cui interessi giuridici siano incisi dagli effetti acquisitivi.
  • La notificazione degli atti repressivi dell’abuso al solo soggetto individuato come responsabile dell’opera non è sufficiente, ai fini dell’acquisizione di un bene condominiale, quando l’acquisizione incide anche sulle posizioni giuridiche degli altri condomini.
  • La mancata notificazione degli atti di acquisizione ai condomini interessati giustifica, in sede cautelare, la sospensione degli atti e l’ordine di rinnovazione del procedimento mediante notificazione individuale ai terzi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela del terzoTutela cautelare

Testo integrale

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