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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i tre ricorsi, ha accolto quelli dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto assorbito il resto e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando i ricorsi originari dei contribuenti contro le cartelle di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tre ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia delle Entrate contro decisioni della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che avevano confermato l'annullamento di cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 nei confronti di due soci di una s.n.c. per gli anni d'imposta 2005 e 2008. Le cartelle recuperavano perdite pregresse da partecipazione in società di persone che i contribuenti avevano indicato a scomputo del reddito di partecipazione, ma che l'Ufficio non aveva riconosciuto perché riferite a dichiarazioni relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 considerate omesse o ultra-tardive, in quanto presentate oltre 90 giorni dal termine. Nei gradi di merito la CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che le perdite pregresse potessero essere compensate nel quinquennio anche se non esposte originariamente in dichiarazione; la CTR aveva confermato, affermando che l'omessa richiesta in dichiarazione non comporta decadenza dal diritto al riporto e che gli obblighi dichiarativi gravano sulla società, non sui soci. In cassazione l'Agenzia deduceva, per uno dei ricorsi, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata considerazione del giudicato esterno formatosi in altra controversia tra le stesse parti, con accertamento definitivo dell'ultra-tardività delle dichiarazioni relative agli anni pregressi e della conseguente inefficacia delle perdite; per l'altro ricorso deduceva anche violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, 8 d.P.R. 602/1973 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che un credito indicato in dichiarazione omessa non può essere portato in compensazione nell'anno successivo. La Corte ha riunito i ricorsi connessi, ha accolto i motivi fondati sul giudicato esterno e, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione presentata oltre 90 giorni è omessa e i crediti/perdite ivi indicati non sono compensabili, ha cassato le sentenze impugnate decidendo nel merito e rigettando i ricorsi originari dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente il recupero automatizzato dei crediti/perdite indebitamente riportati da dichiarazioni considerate omesse o ultra-tardive.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine è considerata omessa e non produce effetti; i crediti/perdite indicati non possono essere utilizzati in compensazione nell'anno successivo.

  • art. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato insieme alle norme sulla riscossione/compensazione dei crediti derivanti da dichiarazioni omesse.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    resta salva la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso secondo la procedura prevista, anche se il credito non è compensabile in dichiarazione.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno su un presupposto permanente vincola anche controversie relative ad annualità diverse, quando l'accertamento riguarda un elemento costitutivo stabile della fattispecie.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno/esterno e alla sua rilevanza preclusiva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte, una volta accolto il ricorso, di decidere la causa nel merito senza rinvio.

  • art. 274 c.p.c.

    ha giustificato la riunione dei ricorsi connessi per ragioni di economia processuale.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza è giuridicamente omessa e, come tale, non consente di utilizzare in compensazione nell'anno successivo crediti o perdite in essa indicati; resta ferma la diversa tutela restitutoria mediante istanza di rimborso, se ne ricorrono i presupposti.
  • Il giudicato esterno relativo a un elemento costitutivo della fattispecie avente natura tendenzialmente permanente può spiegare efficacia preclusiva anche in controversie concernenti annualità d'imposta diverse, quando il presupposto accertato incida stabilmente sulla stessa regola di riporto o compensazione.
  • Quando la questione di diritto è ormai chiarita da un giudicato esterno e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • Nel recupero automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 l'Amministrazione può disconoscere il riporto di perdite o crediti derivanti da dichiarazioni omesse o ultra-tardive, senza che l'omessa indicazione nel quadro dichiarativo possa essere sanata per via compensativa nell'annualità successiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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